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I motivi di ricorso e i provvedimenti della Corte


Motivi attinenti alla giurisdizione
Per dare un significato a tale espressione contenuta nell’art. 360 n.1 c.p.c. occorre richiamare l’art. 37 c.p.c., che indica tre fattispecie di difetto di giurisdizione:
a. del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione;
b. del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali;
c. del giudice italiano.

Parte della dottrina, tuttavia, vi fa frequentemente rientrare altri due vizi che in realtà sembrerebbero non esservi compresi:
d. la violazione del principio della domanda o della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
e. la violazione di un precedente giudicato sostanziale.

Nel caso d. perché il giudice in un processo a tipo dispositivo come il nostro incorre in eccesso di potere; nel caso e. in quando il valore del giudicato consiste proprio nel privare il giudice del potere di pronunciarsi nuovamente.
Ai fini del ricorso per cassazione le due ipotesi viste da ultimo sono comunque riconducibili all’art. 360 n.4 c.p.c., poiché si traducono nella violazione di disposizioni di legge.
È da ricordare che la Suprema Corte può essere stata a pronunciarsi sulla questione di giurisdizione mediante ricorso contro sentenza del giudice ordinario o speciale emessa in grado di appello o in unico grado, contro una decisione della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, nonché mediante regolamento di giurisdizione, nel corso del giudizio davanti al giudice ordinario o amministrativo, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado.

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