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Contenuto dei provvedimenti adottati dalla corte di cassazione


Quanto al contenuto dei provvedimenti che la Corte adotta, l’art. 382 c.p.c. dispone che quando decide una questione di giurisdizione, “statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente”; “se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio”.
Occorre distinguere due ipotesi:
- la sentenza contro cui è proposto ricorso in cassazione per difetto di giurisdizione ha deciso il merito della controversia.
Se la Corte accoglie il ricorso riconoscendo quindi il difetto di giurisdizione:
- cassa senza rinvio, qualora si tratti di mancanza di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice italiano in quanto non c’è un giudice dell’ordinamento fornito di giurisdizione;
- cassa la sentenza impugnata e indica il giudice fornito di giurisdizione statuendo su questa, qualora si abbia difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso il giudice speciale e viceversa.
Ma tale sentenza, meramente rescindente, è seguita da una fase rescissoria davanti al giudice indicato?
L’art. 382 c.p.c. sembra con sentirlo, in quanto prevede la cassazione senza rinvio solo se manca nell’ordinamento un giudice fornito di giurisdizione.
A fronte di questo dato letterale, tuttavia, se si ammette la “trasmigrazione” dal giudice speciale a quello ordinario, la si esclude nel caso contrario in quanto l’art. 3672 c.p.c. dispone che “se la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro 6 mesi”.
Nel caso in cui la Corte rigetti il ricorso perché infondato è ovvio che la sentenza impugnata passa in giudicato;

- la sentenza impugnata in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ha declinato la giurisdizione del giudice adito e quindi non ha deciso il merito della controversia.
Se la sentenza impugnata è quella di appello e la Corte accoglie il ricorso, ritenendo quindi che il giudice abbia erroneamente negato la propria giurisdizione, si aprono due possibilità:
- cassazione con rinvio al giudice di appello (se la sentenza di primo grado, poi riformata in appello, aveva deciso il merito avendo ritenuto sussistente la giurisdizione);
- cassazione con rinvio al giudice di primo grado (se la sentenza di primo grado, confermata in appello, era declinatoria della giurisdizione).

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