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Errores in procedendo: nullità non sanate del procedimento


Nullità non sanate del procedimento.
In forza del principio generale posto dall’art. 159 c.p.c., tutti i vizi del processo verificatisi nel corso del procedimento si traducono in nullità della sentenza, sempre che non siano stati sanati precedentemente.
È opportuno esporre separatamente le nullità per difetto dei requisiti extraformali da quelle per mancanza dei requisiti di forma-contenuto:
difetto dei requisiti extraformali.
Si può trattare in primo luogo di vizi che, in quanto insanabili in corso del giudizio, impediscono sempre una decisione sul merito e quindi comportano sempre cassazione senza rinvio.
Sono riconducibili in tale categoria:
- il difetto di legittimazione ed il difetto di interesse ad agire (“la causa non poteva essere proposta”);
- il difetto di difesa tecnica e il difetto di rappresentanza o di autorizzazione (“il processo non poteva essere proseguito”), in quanto la giurisprudenza ne ammette la sanatoria solo nel corso del giudizio di primo grado.
In secondo luogo ci sono dei vizi extraformali che, in quanto sanabili anche in gradi successivi, consentono dopo la sanatoria una decisione sul merito.
Rientra in tale categoria il difetto di partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario che obbliga la Suprema Corte che lo rileva a cassare e inviare al giudice di primo grado.
In terzo luogo è possibile che il giudice, avendo rilevato il vizio, abbia messo in moto il meccanismo di sanatoria, ma questo non sia portato a termine dalle parti e ciò nonostante il giudice si sia pronunciato sul merito: se questo si è verificato in primo grado, la Corte di Cassazione deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata e nulla residuerà; se si è verificato in appello, la Corte deve cassare il solo provvedimento d’appello mentre quello di primo grado passerà in giudicato;
- difetto di requisiti di forma-contenuto.
Gli artt. 156 ss. c.p.c. prevedono un’ampia gamma di meccanismi di sanatoria per le nullità dovute alla mancanza di requisiti di forma-contenuto: dalla convalidazione oggettiva per il raggiungimento dello scopo, a quella soggettiva per mancata deduzione del vizio ad opera della parte nel cui interesse è stabilito il requisito mancante, dall’obbligo per il giudice che rileva la nullità di disporre la rinnovazione dell’atto quando è possibile, alla sanatoria generale per non aver fatto valere il motivo di nullità della sentenza tramite l’appello.
È possibile che nonostante tutto ciò l’atto nullo non venga sanato e si riverberi sulla sentenza determinandone la nullità per derivazione.
Anche qui è possibile individuare una prima categoria di vizi che, ove non sanati precedentemente, consentono comunque una decisione nel merito previa rinnovazione degli atti ai quale la nullità si estende.
Se tali nullità si sono verificate nel corso del giudizio di secondo grado, la Suprema Corte che le rileva deve cassare e rinviarla causa al giudice d’appello.
Qualora si tratti di vizi del giudizio di primo grado vale la regola generale del rinvio al giudice d’appello salvo che ricorra una di quelle ipotesi tipiche che obbligano la Corte a cassare e rinviare al giudice di primo grado.
Una seconda categoria di nullità formali è costituita da quelle che, in quanto insanabili in appello, impediscono una decisione nel merito e quindi, se rilevate dalla Suprema Corte, danno luogo a cassazione senza rinvio.
Qualora l’error in procedendo sia stato commesso dal giudice d’appello, ad esempio in presenza di un motivo di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione, la Corte di Cassazione dovrà cassare la sola sentenza d’appello, mentre quella di primo grado passerà in giudicato.
In talune ipotesi residuali, l’accoglimento del ricorso per il motivo di cui all’art. 360 n.4 c.p.c., potrà portare anche alla decisione di merito della controversia.

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