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Critica della categoria delle sentenze determinative


La nitidezza degli schemi di teoria generale non mi sembra sia intaccata dalla circostanza che in talune ipotesi la norma detta la disciplina degli interessi in conflitto in ordine ai beni, individuando le situazioni soggettive di pretesa, facoltà, obbligo, soggezione, ma in modo elastico, indicando i fatti (costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi) in modo generico, tramite il ricorso a nozioni individuabili attraverso complesse ricostruzioni tipologiche della realtà sociale.
Cosicché o la situazione soggettiva nel suo complesso o solo una sua modalità di esercizio o di esecuzione richiedono da parte dell'interprete una attività ermeneutica che si risolve in una vera e propria integrazione del testo normativo.
Volendo esemplificare: "principi della correttezza professionale", "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e alla regolare funzionamento di essa", "la diligenza del buon padre di famiglia", "secondo buona fede", ecc…
Le cose non cambiano allorché il legislatore nella formulazione lessicale della norma formulo i criteri elastici, alla cui stregua risolvere il conflitto di interessi in ordine i beni, facendo riferimento immediato al giudice anziché ai privati destinatari della norma stessa.
Alcuni esempi: "il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa", "l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà", "se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, o l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare", "l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione allo scioglimento della comunione".
La conclusione di queste osservazioni è estremamente semplice: la categoria delle sentenze determinative, come ipotesi in cui il giudice, in assenza di integrazioni determinate consensualmente dalle parti, è chiamato a determinare/specificare in via equitativa l'oggetto di obbligazioni individuate dalla legge o dal contratto alla stregua di criteri altamente elastici, non sembra individuare un nuovo schema di produzione degli effetti sostanziali, ma solo costituire un eccesso di qualificazione che rischia di complicare ulteriormente fenomeni già di per sé assai complicati.
Le uniche ipotesi in cui una categoria di tale specie potrebbe trovare giustificazione sul piano della realtà dei fenomeni che è chiamata a spiegare, sono ipotesi eccezionalissime che si situano o nell'ambito della giurisdizione non contenziosa o quantomeno ai margini della giurisdizione contenziosa.
Penso alle ipotesi in cui al giudice devoluta la gestione di interessi propri di minori o incapaci, alle ipotesi di determinazione dell'oggetto del contratto rimessa ad un terzo e di intervento del giudice in caso di determinazione mancante o iniqua o erronea, ecc…

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