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Strettamente collegata col tema cui si è ora accennato è l'estinzione del processo


Il nostro codice tratta dell'estinzione del processo di cognizione negli artt. da 306 a 310 c.p.c.
Il processo di cognizione si può estinguere per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività delle parti.
In caso di rinuncia, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti e la liquidazione è effettuata dal giudice.

L'inattività delle parti è disciplinata dall'art. 307 c.p.c. e si distingue in due grosse categorie:

  • la prima, o inattività semplice, ricorre sempre che le parti omettano puramente e semplicemente di dare impulso al processo: in questi casi il processo si estingue istantaneamente o dopo una fase di quiescenza di un anno.
    Fuori dalle ipotesi di estensione istantanea che è dichiarata d'ufficio dal giudice in udienza, nelle ipotesi di estinzione a seguito della mancata riassunzione del processo entro un anno dalla cancellazione dal ruolo, l'estinzione "opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa": ove il processo cancellato dal ruolo, interrotto o sospeso, sia riassunto o proseguito oltre i termini di legge, il giudice il potere di dichiarare l'avvenuta estinzione solo su eccezione tempestiva di parte;
  • la seconda specie di estinzione per inattività si ha quando la legge, alla presenza di un vizio del processo, abilita il giudice a porre in essere una fattispecie sanante costituita dal fissare alla parte o alle parti un termine perentorio entro il quale sanare il vizio e consentire quindi al processo di sfociare in una valida decisione di merito; ove la parte non effetti l'attività sanante entro il termine perentorio fissato dal giudice, si ha una inattività qualificata, in quanto si è alla presenza non di un generico difetto di impulso di parte, ma di una inattività che non ha consentito il perfezionarsi di una fattispecie sanante.
    La conseguenza di una simile inattività è sempre l'estinzione immediata del processo, che deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice.

Quale che sia il motivo che ne é alla base (rinuncia agli atti del giudizio, inattività semplice, inattività qualificata), l'estinzione sul piano tecnico è una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio.
Di conseguenza l'estinzione dovrebbe essere sempre pronunciata con sentenza.
Per esigenze di semplificazione è previsto che, ove la controversia penda davanti al giudice istruttore di tribunale e questi eccezionalmente non abbia i poteri decisori del giudice singolo, l'estinzione sia pronunciata con ordinanza, ma che questa sia reclamabile al collegio; questi, ove respinga il reclamo, pronuncia sentenza definitiva.

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