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Realizzazione posticipata del contraddittorio


L'art. 101 c.p.c. aggiunge: "salvo che la legge disponga altrimenti".
Questo inciso ha particolare importanza in quanto da esso si desume:
- che il principio del contraddittorio a valore di regola generale per cui tutte le norme contrastanti con esso devono essere considerate norme eccezionali, insuscettibili di applicazione analogica;
- nei limiti che saranno qui di seguito indicati, al principio del contraddittorio si può derogare, ma l'eccezione a questo principio generale può essere disposta solo da norme aventi valore formale di legge.
Stante però l'importanza che il principio del contraddittorio presenta nello svolgimento del processo civile e la sua rilevanza costituzionale, le deroghe all'art. 101 c.p.c. non possono oltrepassare un determinato limite; esse, cioè, se possono derogare al principio secondo cui il giudice può statuire sulla domanda solo dopo che questa è stata portata a conoscenza della parte contro la quale è proposta, non possono essere tali da escludere del tutto il contraddittorio; la dottrina parla di ipotesi nelle quali il contraddittorio si realizza in via posticipata o eventuale, volendo con ciò porre in evidenza che in tali casi il contraddittorio non è eliminato, ma solo si realizza dopo l'emanazione del provvedimento giurisdizionale.
Le ipotesi in cui il legislatore ammette che il giudice possa emanare un provvedimento giurisdizionale inaudita altera parte possono essere raggruppate in tre categorie:
- ipotesi nelle quali il contraddittorio è posticipato in quanto la "preventiva audizione del controinteressato, ponendo sul chi vive, frustrerrebbe la pratica efficacia del provvedimento richiesto" (si pensi alle ipotesi di sequestro di beni mobili);
- ipotesi nelle quali l'urgenza di provvedere è tale da non sopportare neanche i tempi di attuazione del contraddittorio;
- ipotesi nelle quali il contraddittorio non è assicurato preventivamente in considerazione della particolare natura del diritto fatto valere o della particolare natura della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere (si pensi al procedimento per ingiunzione).

Al fine di assicurare, sia pure in via posticipata, la garanzia del contraddittorio il legislatore ha seguito due vie:
- si impone alla parte, a cui favore il provvedimento è stato emanato, l'onere di promuovere, entro un termine perentorio, il contraddittorio, allo scopo di consentire al giudice, dopo avere ascoltato la controparte, di confermare, modificare o revocare il provvedimento;
- si impone alla parte, in assenza della quale il provvedimento è stato emanato, l'onere di promuovere, entro un termine perentorio, il processo in contraddittorio.

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