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Gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale e il problema della nullità dell'atto di citazione


Il legislatore ricollega alla notificazione dell'atto di citazione una serie di effetti processuali e sostanziali:
- Effetti processuali quali la cosiddetta perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione della competenza, dei mutamenti della "legge vigente" successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), il fenomeno dell'impedimento del giudicato (a seguito della proposizione dell'atto d'appello, del ricorso per Cassazione o dell'atto di revocazione), la cosiddetta perpetuatio legittimationis, ecc…

- Effetti sostanziali c.d. conservativi, diretti a rendere il rilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio che si verifichino durante la pendenza del processo: quale la sospensione della prescrizione, l'impedimento della decadenza, l'opponibilità della sentenza ai terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, ecc…

- Effetti sostanziali c.d. attributivi, dirette a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda: quali la restituzione dei frutti, la corresponsione degli interessi sugli interessi, la decorrenza dell'obbligo alimentare, ecc…

- Effetti sostanziali, infine, conseguibili a seguito di esercizio giudiziale o anche stragiudiziale del diritto: quali l'interruzione della prescrizione, l'impugnazione del licenziamento, ecc…
Problema centrale in tutte queste ipotesi è comprendere se questi effetti sono ricollegati ad un atto di citazione valido sia come atto di esercizio dell'azione sia come atto di vocatio in ius sia come atto preparatorio dell'udienza, o invece sono ricollegati al solo sotto-atto di esercizio dell'azione di compreso nell'atto formalmente unitario di citazione.
Il problema non trova soluzione esplicita nelle disposizioni che prevedono i singoli effetti processuali o sostanziali già che in esse il legislatore si è limitato a ricollegare i singoli effetti processuali o sostanziali alla "domanda giudiziale" o "alla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio".

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