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L'efficacia delle sentenze declinatorie della competenza del giudice di merito e il regolamento di competenza d'ufficio (artt. 44 e 45 c.p.c.)


Ove sorga una questione di competenza, troverà applicazione la disposizione generale dell'art. 187 c.p.c. in tema di poteri del giudice istruttore, con la conseguente possibilità che questi inviti immediatamente le parti a precisare le conclusioni e faccia entrare la causa in fase decisoria ovvero proceda all'istruzione rinviando la risoluzione della questione di competenza al momento in cui, esaurita l'istruzione, fatte precisare le conclusioni, farà entrare la causa in fase decisoria.
Sulla questione di competenza il collegio (o il giudice monocratico di tribunale o il giudice di pace) si pronuncerà sempre con sentenza, stante l'astratta idoneità della questione a definire il giudizio.
La sentenza declinatoria di competenza avrà sempre carattere definitivo, mentre la sentenza affermativa dalla competenza consisterà in una sentenza non definitiva o in una sentenza definitiva seconda che il processo sia stato fatto entrare in fase decisoria in via anticipata o no rispetto all'istruzione sul merito.
Il problema dell'efficacia delle sentenze che pronunciano sulla competenza riguarda principalmente le sentenze declinatoria, cioè quelle con cui il giudice si dichiara incompetente; esse sono caratterizzate dal fatto che oltre a contenere una decisione di carattere negativo (l'incompetenza del giudice), devono avere un contenuto positivo, cioè devono indicare l'ufficio giudiziario che il giudice originariamente adito ritiene competente, per consentire che il processo continui.
Ai sensi dell'art. 44 c.p.c., se il giudice originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di valore o di territorio derogabile (e ha conseguentemente indicato un altro giudice come competente), l’attore:
se vuole, può esperire contro la sentenza un mezzo di impugnazione particolare, il regolamento di competenza;
se non si avvale di questo rimedio e riassume la causa nel termine massimo di 6 mesi dinanzi al giudice indicato come competente, non solo il processo continua davanti al nuovo giudice ma, in questa seconda fase del processo, non sarà più possibile, né per le parti né per il giudice, sollevare nuovamente la questione di competenza: la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente rende incontestabile la competenza dichiarata nella decisione.
Viceversa, qualora il primo giudice abbia dichiarato la propria incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 44 c.p.c., ma quella prevista dall'art. 45 c.p.c.: secondo quest'ultima disposizione, in ipotesi di competenze cosiddette forti, la sentenza emanata dal giudice primariamente adito, seguita dalla mancata proposizione del regolamento di competenza e dalla riassunzione tempestiva, non vale a rendere incontestabile la competenza dichiarata, poiché il giudice ad quem, ove si ritenga a sua volta incompetente (non oltre la prima udienza), pur non potendo pronunciare sentenza declinatoria (che darebbe luogo ad un conflitto reale negativo di competenza), potrà rivolgersi alla Corte di Cassazione, richiedendo d'ufficio regolamento di competenza; in questo modo verrà determinato dalla Cassazione in via definitiva e vincolante per tutti giudici l'ufficio giudiziario competente.
La normativa prevista dall'art. 45 c.p.c. trovava il suo presupposto nella differenziazione di disciplina operata dal vecchio testo dell'art. 38 c.p.c. tra competenza per materia e territorio inderogabile da un lato e competenza per valore e territorio derogabile dall'altro lato.
La stretta connessione tra art. 38 c.p.c. e artt. 44 e 45 c.p.c. non può, di conseguenza, non fare sorgere una profonda contraddizione tra l'assimilazione, operata dal nuovo testo dell'art. 381 c.p.c., della competenza per materia e per territorio inderogabile alla competenza per valore e la conservazione, negli artt. 44 e 45 c.p.c., di un trattamento differenziato, quanto all'efficacia, delle pronunce di incompetenza per valore da un lato e per materia e territorio inderogabile dall'altro lato.

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