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Il quarto libro sui procedimenti speciali


Nel quarto libro del codice di procedura civile è il legislatore ha sistemato tutti gli istituti che non era riuscito a collocare utilmente nei libri precedenti.
Di qui la sua asistematicità e l'inutilità di un qualsiasi tentativo di coglierne le linee unitarie.
Nell'esporne, succintamente, il contenuto essenziale, occorre partire mettendo in evidenza l'equivocità dell'espressione procedimenti speciali: un procedimento speciale infatti può essere a cognizione piena, ma differenziato rispetto al rito ordinario disciplinato dai primi tre titoli del secondo libro, o può essere speciale perché a cognizione sommaria.
Ciò che accomuna quasi tutti i processi disciplinati dal libro IV è la loro tipicità: si è alla presenza di processi utilizzabili solo alla presenza di speciali requisiti di ammissibilità.
Il libro IV è, fra i quattro libri da cui è composto il codice di procedura civile, quello che più di ogni altro mostra i segni del tempo in cui è stato redatto e necessiterebbe di una radicale riscrittura politica.
Il primo titolo è relativo ai procedimenti sommari, cioè processi la cui cognizione non è piena secondo quanto si avuto modo di accennare.
I motivi per cui il legislatore fanno ricorso, accanto alla cognizione piena, anche alla cognizione sommaria posso essere ricondotti a tre:
- evitare il costo del processo a cognizione piena allorché manchi, o sia altamente probabile che manchi, una contestazione effettiva: si sia alla presenza di una lite da pretesa insoddisfatta e non da pretesa contestata; a questa esigenza di economia processuale rispondono il procedimento di ingiunzione e il procedimento per convalida di sfratto;
- evitare che l'attore che ha ragione subisca pregiudizi irreparabili (non suscettibili di essere riparati ex post nella forma della tutela risarcitoria), o comunque gravi, a causa o anche a causa della durata del processo; a questa esigenza rispondono i procedimenti cautelari, attraverso i quali, a seguito di un accertamento sommario sulla probabile esistenza del diritto (cosiddetto fumus boni iuris) e sulla probabilità di danno dalla durata del processo (cosiddetto periculum in mora), si emanano provvedimenti diretti o a conservare la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda (ad esempio il sequestro conservativo o giudiziario) o ad anticipare la soddisfazione del diritto;
- evitare che il convenuto abusi del diritto di difesa, delle forme proprie di ogni processo a cognizione piena: questa esigenza è soddisfatta dalla possibilità, prevista solo in ipotesi predeterminate, per l'attore di ottenere un provvedimento di condanna esecutivo sulla base della cognizione piena dei soli fatti costitutivi del suo diritto, riservando all'ulteriore corso del processo la cognizione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto (cosiddetta condanna con riserva di eccezioni).

Il secondo titolo tratta dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.
Il nesso è disciplinato il procedimento di separazione giudiziale e consensuale dei coniugi, il giudizio di interdizione e inabilitazione, nonché una serie di procedimenti che non sembrano avere ad oggetto la tutela di diritti soggettivi.
Il terzo titolo è relativo alla copia e collocazione di atti pubblici; il quarto titolo ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni; il quinto titolo al processo di divisione giudiziale; il sesto titolo al processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche: la frammentazione non potrebbe essere maggiore.
Di grossa importanza sono gli ultimi due titoli.
Il settimo titolo è stato abrogato dalla l. 218/95 e sostituito dagli artt. da 64 a 71 di tale legge relative all'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali stranieri.
L'ottavo titolo è dedicato all'arbitrato.
In materia di diritti disponibili le parti hanno la possibilità di devolvere la risoluzione delle proprie controversie a giudici privati, la cui decisione può essere resa esecutiva nell'ordinamento statuale è sottoposta a controllo giurisdizionale tramite un particolare mezzo di impugnazione.

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