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Capacità di essere parte e capacità processuale


La capacità di essere parte è nozione che corrisponde a quella di capacità giuridica nel diritto privato: come tale essa spetta a tutte le persone fisiche e alle persone giuridiche.
Dall'art. 754 c.p.c. si del somme che la nozione di capacità di essere parte è più ampia di quella di capacità giuridica di diritto privato, e comprendendo anche le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone, nonché, probabilmente, il condominio.
La capacità processuale (o con capacità di agire in giudizio) è nozione che corrisponde alla capacità d'agire di diritto privato.
Ne segue che le persone fisiche, le quali non hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere, non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità, mentre le persone giuridiche, le associazioni, i comitati, le società di persone stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Anche riguardo alla capacità processuale è da notare che non vi è sempre perfetta corrispondenza con la capacità d'agire sostanziale.
Innanzitutto vi sono soggetti che sul piano processuale sono privi di capacità, mentre non lo sono sul piano sostanziale: si pensi al fallito e allo scomparso.
In secondo luogo, le norme che disciplinano la necessità di autorizzazioni per i rappresentanti legali dei minori o degli incapaci dettano disposizioni specifiche riguardo al potere di promuovere giudizi.
Indipendentemente dall'intermediazione necessaria di un difensore, le parti possono stare in giudizio tramite un proprio rappresentante processuale volontario.
È necessario che il potere di rappresentanza processuale sia rilasciato espressamente per iscritto e sia contenuto in una procura che conferisca al rappresentante anche poteri di rappresentanza sostanziale.
Attenzione particolare va riservata alla capacità processuale passiva dello Stato in giudizio.
Ai sensi della l. 260/58, le amministrazioni dello Stato stanno in giudizio nella persona del Ministro competente e le citazioni, i ricorsi, ecc… devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato.
Indipendentemente dalla particolare disciplina relativa alla citazione in giudizio di una amministrazione dello Stato, l'art. 1822 c.p.c. detta la disciplina dei vizi di rappresentanza, assistenza, autorizzazione.
In particolare dispone:
- che tali vizi sono rilevabili d'ufficio da parte del giudice;
- che il giudice in tal caso debba assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, allo scopo di depurare il processo da tali vizi e consentirgli di sfociare in una valida sentenza di merito;
- che tale sanatoria non ha carattere retroattivo.

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