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L'art. 10(2) c.p.c.


L'art. 10 c.p.c., dopo aver stabilito che ai fini dell'individuazione del giudice competente il valore della causa si determina in base all'oggetto della domanda, al secondo comma dispone: "a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale".
L'art. 10 c.p.c. consente di individuare, in modo assolutamente semplice, il giudice competente per ragioni di valore.

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