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Connessione per identità di fatto costitutivo non contestato


La connessione per identità di fatto costitutivo non contestato o, il che è lo stesso, per identità di causa petendi si attua quando il collegamento tra più rapporti giuridici sostanziali, ciascuno oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, è costituito dall'identità del fatto costitutivo fonte di essi.
Il cumulo processuale è favorito dall'ordinamento giuridico non solo per esigenze di economia processuale, ma anche per esigenze di armonia delle decisioni.
Il cumulo processuale è previsto dagli artt. 104 e 36 c.p.c. che disciplinano, rispettivamente, il cumulo iniziale da parte dell'attore ed il fenomeno della proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale fondata sulla stessa causa petendi non contestata dalla domanda principale.
Nella connessione per identità parziale di causa petendi, trova applicazione l'istituto della separazione delle cause inizialmente cumulate, espressamente previsto nell'art. 1032 c.p.c., "quando la continuazione della loro riunione potrebbe ritardare o rendere più gravoso il processo".
Se le domande giudiziali sono state proposte separatamente, può trovare applicazione l'art. 274 c.p.c. che disciplina la riunione ad opera del giudice, anche d'ufficio, di cause connesse per gli elementi oggettivi, ove siffatte cause siano state proposte davanti allo stesso giudice o davanti a giudici diversi facenti parte del medesimo ufficio giudiziario.
Se le domande giudiziali sono state proposta davanti ad uffici giudiziari diversi può trovare applicazione l'art 401-2 c.p.c.
Questa ipotesi di connessione si giustifica pienamente solo ove si acceda ad una concezione restrittiva dei limiti oggettivi del giudicato e dell'oggetto del giudizio: in particolare alla concezione che il giudicato, anche in ipotesi di rapporti giuridici complessi, si formi solo sul singolo diritto immediatamente fatto valere in giudizio e non anche sul rapporto giuridico complesso di cui questo è parte o su cui si fonda.
Ove si ritenga che l'oggetto del processo e del giudicato si estende sempre al rapporto giuridico complesso di cui è parte o su cui si fonda il singolo diritto immediatamente il dedotto in giudizio, le ipotesi ora in esame sarebbero destinate a dare luogo a fenomeni di continenza e non di connessione.

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