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L'ambito di applicazione dell'art. 110 c.p.c.


Occorre ora individuare esattamente l'ambito di applicazione dell'art. 110 c.p.c.
La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi sia all'ipotesi di estinzione della persona fisica sia quella della persona giuridica.
Quanto all'estinzione della persona fisica vi è poco da dire: il processo continua sempre nei confronti del successore a titolo universale.
Più complesso si presenta l'esame con riferimento alla estinzione delle persone giuridiche, perché sussistono incertezze in ordine all'individuazione:
- delle ipotesi nelle quali all'estinzione della persona giuridica segue una successione a titolo universale; la giurisprudenza e parte della dottrina è erano concordi nel ritenere che l'art. 110 c.p.c. si applicasse nell'ipotesi di fusione di più società, poiché in tal caso si aveva estinzione della società accompagnata da un fenomeno analogo alla successione a titolo universale;
- della disciplina da applicare all'ipotesi di estinzione della persona giuridica accompagnata da successione a titolo particolare (solo le ipotesi di liquidazione per pagamento di debiti dell'ente, di devoluzione dei beni dell'ente senza o con destinazione particolare, di estinzione delle società, accompagnata o meno da liquidazione); - la maggioranza della dottrina, preso atto dell'estraneità di tali ipotesi dall'ambito normativo dell'art. 110 c.p.c., in quanto non ricorre la successione a titolo universale, propende per una applicazione analogica dell'art. 110 c.p.c., nel senso che il processo deve essere interrotto ma la prosecuzione o riassunzione deve avvenire da e nei confronti del successore a titolo particolare; tale soluzione è formalmente accolta anche dalla giurisprudenza;
- dell'esatto momento in cui talune persone giuridiche sono da considerarsi estinte.

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