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Crisi di cooperazione consistente nella mera contestazione del diritto


In tutte le ipotesi sinora esaminate il discorso è stato quanto meno iniziato partendo sempre dal presupposto che la "crisi di cooperazione" che rendeva necessario il ricorso al processo consistesse nella violazione in senso stretto di un obbligo; nel corso dell'indagine però spesso si è accennato alla necessità di predisporre forme di tutela giurisdizionale c.d. preventive, che intervengano prima che la violazione sia consumata, quando la violazione semplicemente minacciata a motivo, ad esempio, della contestazione del diritto.
Alla presenza di vanti o contestazioni della titolarità del diritto altrui, il bisogno di tutela giurisdizionale è tutto e solo un bisogno di certezza: di ripristinare tramite la certezza legale del provvedimento giurisdizionale quella certezza nelle relazioni sociali e giuridiche infrante dai vanti o contestazioni altrui.
Il minimum di tutela giurisdizionale necessaria per reagire, neutralizzata anni, agli effetti pregiudizievoli della contestazione è un procedimento destinato a sfociare in un provvedimento di mero accertamento dell'esistenza o no del diritto contestato: un provvedimento di tale specie è infatti sufficiente ad eliminare l'incertezza causata dalla contestazione.
È sin d'ora opportuno porre in evidenza che la tutela di mero accertamento è un minimo, cui spesso è necessario ricorrere per la mancanza di forme di tutela più incisive; ove pertanto si potesse fare ricorso a forme più incisive di tutela preventiva consistenti in condanne in futuro ad astenersi dal compiere atti di violazione in senso stretto del diritto, l'ambito del ricorso alla tutela di mero accertamento risulterebbe notevolmente limitato in concreto.

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