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Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e prevale rispetto allo ius superveniens retroattivo


È opportuno indicare in cosa consista l'essenza del giudicato sostanziale.
L'art. 2909 c.c. individua tale essenza nel fare stato a ogni effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (la cosa giudicata formale, cioè, individuerebbe quella situazione di relativa immutabilità in cui si viene a trovare la sentenza non più soggetta ad impugnazioni cosiddette ordinarie, mentre la cosa giudicata sostanziale individuerebbe un fenomeno diverso: l'operare dell'accertamento contenuto nella sentenza al di fuori del processo in cui si è formato).
Ciò che destinato a "fare stato a ogni effetto" è l'accertamento del diritto fatto valere in giudizio tramite la domanda dell'attore, e non anche l'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi che a livello di fattispecie legale rilevano ai fini dell'esistenza o inesistenza del diritto.
Con ciò si acquisisce un risultato di indubbia importanza riguardo al giudicato civile, ma ancora non si coglie il significato di quel "fare stato a ogni effetto dell'accertamento del diritto" in cui l'art. 2909 c.c. ravvisa l'essenza del giudicato sostanziale.
Storicamente la caratteristica del giudicato sostanziale è stata sempre colta in questi due principi:
- il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- il giudicato prevale rispetto allo ius superveniens retroattivo.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato "tronca il nesso che collega la norma con la fattispecie concreta sostituendosi a quella nella disciplina di questa".
A seguito del formarsi del giudicato sostanziale la fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio rinviene la fonte della propria rilevanza giuridica unicamente nell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e non più nella norma generale ed astratta.
Di qui:
- la inattaccabilità del giudicato sulla base di fatti (meri fatti o fatti-diritti) anteriori al referente temporale del giudicato, cioè deducibili nel processo in cui si è formato il giudicato ancorché non dedotti (è il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile);
- la inoperatività dello ius superveniens retroattivo sulla fattispecie da cui deriva il diritto oggetto del giudicato, ed ancora l'inoperatività della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma generale e astratta sulla cui base si è deciso.
Il diritto o rapporto accertato dalla sentenza passata in giudicato continua però a vivere, a svolgersi anche dopo il giudicato.
Di qui la pacifica operatività su di esso dei fatti estintivi o modificativi sopravvenuti; nonché l'idoneità dello ius superveniens irretroattivo o no a disciplinare, in ipotesi di rapporti di durata, quella tranche del diritto o rapporto di durata che si svolga successivamente al giudicato.
Sembra opportuno in questa sede spendere ancora qualche parola sul principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Questo principio non influisce in modo alcuno nel senso di restringere o ampliare i limiti oggettivi del giudicato: individuato l'ambito oggettivo del giudicato, il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile ci sta a dire solo che il risultato del primo processo non potrà essere rimesso in discussione e peggio diminuito o disconosciuto attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni (di fatto o di diritto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio.
Ne deriva che le questioni di mero fatto o le questioni relative a diritti o rapporti pregiudiziali dedotti o deducibili nel primo giudizio, ben possono essere dedotte in un secondo processo senza che alcuna preclusione (da giudicato esplicito o implicito) derivi dalla prima pronuncia.

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