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Le sentenze non definitive di merito creano per il giudice di primo grado (o d'appello) una preclusione


Le sentenze non definitive di merito possono riguardare meri fatti o fatti-diritti di cui sia richiesto accertamento con autorità di giudicato o meno: esse sin dalla loro emanazione creano per il giudice di primo grado (o d'appello) una preclusione.
Se i termini per appellare (o per proporre ricorso per Cassazione) sono lasciati decorrere che non è fatta riserva, divengono provvedimenti immutabili nel corso del processo.
Ci si domanda di quale efficacia siano dotate tali sentenze in caso di estinzione del giudizio.
La possibilità di riproporre domanda giudiziale sullo stesso diritto, non viene meno, mentre tutti gli atti del processo divengono inefficaci, ma non le sentenze di merito pronunciata nel corso del processo.
Occorre individuare quale specie di efficacia essi conservino:
- le sentenze non definitive di merito su cause pregiudiziali, cioè di cui il giudice deve (ai sensi dell'art. 34 c.p.c.) conoscere con autorità di giudicato per esplicita domanda di parte o per volontà di legge, hanno efficacia tipica del giudicato sostanziale;
- laddove invece né la legge né le parti hanno richiesto che la questione su un fatto-diritto sia decisa con autorità di giudicato, l'efficacia di questa sentenza non può essere quella di giudicato sostanziale senza sovvertire i limiti oggettivi del giudicato ricavabili dall'art. 34 c.p.c.;
- lo stesso discorso vale per le sentenze non definitive su meri fatti i quali non sono mai suscettibili di essere accertate con autorità di giudicato.
La soluzione più convincente, in ordine all'efficacia che le sentenze indicate nei punti 2 e 3 conservano in caso di estinzione del giudizio, è quella di ritenere che tali sentenze esplichino una efficacia di tipo preclusivo, destinata a valere esclusivamente nel secondo eventuale giudizio in cui sia riproposta la stessa domanda tra le stesse parti.
È un'efficacia a metà strada tra quella preclusiva all'interno dello stesso processo (propria ad esempio delle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito) e l'autorità di giudicato sostanziale, valevole in tutti i futuri giudizi tra le stesse parti.
Questa efficacia può essere chiamata "panprocessuale" o di "preclusione esterna".

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