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Il procedimento di primo grado davanti al giudice di pace


A seguito della l. 353/90, della l. 374/91 e del d.l. 51/98 si è avuta una netta separazione tra disciplina del procedimento davanti al tribunale monocratico e disciplina del procedimento davanti al giudice di pace; e ciò in considerazione sia della natura non professionale del giudice di pace, sia delle ampie possibilità che le parti hanno di stare personalmente in giudizio nei processi davanti a tale giudice.
In particolare:
- l'art. 313 c.p.c. dispone circa le conseguenze della proposizione davanti al giudice di pace della querela di falso;
- l'art. 316 c.p.c., nel ribadire che la domanda si propone con citazione ad udienza fissa, prevede la possibilità che la domanda sia proposta oralmente in tutte le controversie di competenza del giudice di pace;
- l'art. 317 c.p.c., relativo alla rappresentanza davanti al giudice di pace, consente alle parti di farsi rappresentare davanti al giudice di pace da persone che non siano professionisti forensi;
- l'art. 318 c.p.c. semplificare il contenuto della domanda e dispone che si applichino sempre termini a comparire pari a quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà;
- l'art. 319 c.p.c., relativo alla costituzione delle parti, conserva riguardo alla costituzione innanzi al giudice di pace la possibilità per le parti di costituirsi direttamente il giorno dell'udienza;
- l'art. 320 c.p.c., sotto la rubrica "trattazione della causa", sembra esaurire tutto il sistema di preclusioni in punto di domande, eccezioni e prove.
Sembrerebbe che l'intero processo sia articolato in due sole udienze: prima udienza nella quale obbligatorio l'interrogatorio personale delle parti e il tentativo di conciliazione, udienza la quale costituirebbe l'ultimo momento utile per la proposizione di domande ed eccezioni; seconda udienza, eventuale, la quale costituirebbe l'ultimo momento per richieste istruttorie e produzione di documenti.
La dottrina prima, e la prassi poi, hanno individuato una serie di fattori di elasticità, di correttivi alla lettura ora indicata dell'art. 320 c.p.c.
Innanzitutto, l'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. va distinta dalla prima udienza di comparizione di cui all'art. 319 c.p.c., nel corso della quale le parti per un verso possono costituirsi direttamente, per altro verso devono proporre a pena di decadenza le domande (principale e riconvenzionale, delle eccezioni in senso stretto e la chiamata in causa di terzi); ciò non esclude che prima udienza di comparizione ex art. 319 c.p.c. e prima udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c. possono di fatto essere unificate, ma questa è una semplice eventualità; ne segue che la prima udienza cui si riferisce l'art. 320 c.p.c. normalmente sarà la seconda udienza (prima di trattazione).
In secondo luogo, a quest'ultimo udienza andranno ancorate le preclusioni in punto di reconventio reconventionis e di chiamata in causa su istanza dell'attore resa necessaria dalle difese del convenuto: a questa udienza si applicherà pertanto pressocché integralmente l'art. 1834-5 c.p.c.;
- l'art. 321 c.p.c. disciplina la decisione secondo un modulo ibrido: "il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla discussione".
Per un verso la decisione sembra doversi sempre avvenire a seguito di sola discussione orale, per altro verso non è disposta la necessità di leggere immediatamente in udienza nella sentenza completa di motivazione e dispositivo né il solo dispositivo.
Evidentemente le incertezze sulla professionalità del giudice di pace hanno indotto il legislatore ad evitare di imporgli la lettura immediata anche del solo dispositivo in udienza; mentre le esigenze di semplificazione hanno consigliato di non prevedere come obbligatoria una trattazione scritta dopo la precisazione delle conclusioni;
- l'art. 113 c.p.c. prevede che le cause il cui valore non ecceda lire 2 milioni sono decise dal giudice di pace secondo equità, osservate le norme costituzionali, comunitarie e i principi regolatori della materia.

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