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Duplicità di funzione della tutela di condanna


La tutela di condanna è la forma di tutela giurisdizionale civile dotata di maggiore forza coercitiva.
Si tratta di una forma di tutela di cui nessuno ordinamento processuale può fare a meno ove voglia assolvere la sua funzione strumentale di garantire al titolare del diritto "per quanto possibile, tutto quello e proprio quello" che ha diritto di conseguire in base alla legge sostanziale.
La tutela di condanna assume connotati ed assolve funzioni notevolmente diverse in relazione alla diversità dei bisogni di tutela delle singole situazioni sostanziali o delle peculiarità delle crisi in cui ciascuna situazione sostanziale può venire a trovarsi.
Occorre distinguere a seconda che:
La tutela di condanna sia diretta ad eliminare gli effetti della violazione già effettuata.
In questo caso la condanna avrà la funzione di fornire al titolare del diritto un "titolo" idoneo a fargli ottenere le stesse utilità pratiche garantite agli dal diritto sostanziale o quanto meno utilità equivalenti.
In particolare, la condanna sarà idonea a dare tutela solo per equivalente, nella forma del risarcimento del danno ove:
la violazione sia concretata nella distruzione del bene oggetto dell'obbligazione;
il debitore non abbia la disponibilità del bene che si era obbligato contrattualmente a consegnare o rilasciare.
Solo nel caso in cui non si rinvengano nel patrimonio del debitore beni sufficienti a soddisfare il credito ad una somma di denaro, il processo civile non sarà in grado di assicurare alcuna tutela giurisdizionale, neanche per equivalente, al titolare del diritto, a meno che un terzo non si sia obbligato a garantire personalmente (ad esempio con una fideiussione) o con taluni suoi beni l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.
La condanna sia diretta ad impedire che la violazione sia effettuata o ripetuta.
In tal caso la funzione della condanna sarà quella di prevenzione della violazione, avendo come finalità quella di provocare l'adempimento spontaneo da parte dell'obbligato.
La sua attuazione non potrà essere garantita dal processo di esecuzione forzata, ma dalla predisposizione di misure coercitive dirette ad inasprire la sanzione per il mancato adempimento.

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tutela di condanna