Skip to content

La pena nella Costituzione


Per la Costituzione la pena è rivolta alla rieducazione del reo: art. 273 cost.
Ma la Corte costituzionale ha più volte affermato la tesi della polifunzionalità della pena dovendo essa perseguire sia gli scopi rieducativi, di prevenzione generale e retributivi.
Anche pene apparentemente non rieducative come l’ergastolo o la pena pecuniaria hanno trovato legittimazione costituzionale: l’ergastolo in quanto concede la possibilità di liberazione condizionale in caso di sicuro ravvedimento, la pena pecuniaria perché può indurre ad un ripensamento del reo portandolo a cambiare condotta per interesse o ricredimento.
Le richieste dei giuristi alla Corte costituzionale per dare una gerarchia a tali funzioni della pena sono state respinte in quanto esse sono soggette a variazioni dovute all’adattamento storico-politico e non possono essere cristallizzate.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.