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Stati personali che privano il soggetto del dominio sul proprio agire


Cause che riguardano stati personali che privano il soggetto del dominio sul proprio agire:
- immaturità, è data dalla minore età, i soggetti al di sotto di 14 anni si presumono incapaci di intendere o di volere, per i soggetti tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere e la loro maturità dovrà essere accertata caso per caso;
- infermità mentale, ha rilevanza non già grazie alla sua esistenza, ma in relazione agli effetti che produce e che devono essere accertati caso per caso dal giudice.
Nel concetto generico di infermità rientrano tanto quelle psicologiche che quelle fisiche.
Le misure di sicurezza trovano applicazione solo per le infermità psicologiche.
Inoltre hanno rilevanza soltanto le malattie mentali e non i semplici disturbi psichici.
In ogni caso, dando maggiore rilevanza all’art. 85 c.p., basta che lo stato di infermità pregiudichi la capacita di intendere e di volere indipendentemente dalla sua natura.
Il nocciolo duro delle infermità mentali è costituito dalle psicosi ma, con la via interpretativa appena detta, si è esteso il campo di rilevanza anche ad altre deviazioni comportamentali definite poi dalla Cassazione come gravi disturbi della personalità;
- stati emotivi e passionali, la scienza psicologica ritiene tali stati idonei a pregiudicare la capacità di intendere e di volere di un soggetto, ma il nostro legislatore ha escluso la possibilità che tali condizioni possano escludere la punibilità, art. 90 c.p., stabilendo, in pratica, una deroga all’art. 85 c.p.
Può capitare, però, che in singole fattispecie il legislatore abbia previsto la non responsabilità per chi ha agito in virtù di determinati stati emotivi in cui versava, senza considerare che, a volte, gli stati emotivi non sono altro che la diretta conseguenza di una malattia mentale che di per sé comporta la non imputabilità.
Infine si deve accennare sul fatto gli stati emotivi, quando sono soggettivi, cioè derivati da situazioni soverchianti capaci di sconvolgere qualunque soggetto, possono influire sulla colpevolezza, toccando la possibilità di conformarsi al diritto, e non sulla imputabilità, in quanto non pregiudicano la capacità di intendere e di volere.
In questi casi fuori dubbio è la rilevanza dello stato emotivo nella commisurazione della pena, più problematico è se possono fungere da scusanti ed escludere la responsabilità per mancanza di colpevolezza.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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