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Sanzioni amministrative


Il diritto penale comprende solo sanzioni punitive ma non ognuna di queste, infatti esistono altri ambiti del diritto che si avvalgono anche di sanzioni punitive.
I settori del diritto che utilizzano anche sanzioni punitive non penali sono:
- sistemi disciplinari, che regolano il comportamento di piccole comunità, e non della generalità, in virtù dei particolari obblighi cui devono attenersi i consociati: ordini lavorativi, scolastici, ecc…
- sistemi punitivi amministrativi, sono simili al diritto penale in quanto usano sanzioni punitive e sono rivolti alla generalità.
Si differenziano dal diritto penale essenzialmente per tre punti:
contenuto affittivo, che nella pena è maggiore rispetto alla sanzione amministrativa;
complessità funzionale, che è minore nella sanzione amministrativa, la quale deve tener conto solo di prevenzione generale e proporzione;
gravità degli illeciti, che nella pena sono molto più gravi che nelle sanzioni amministrative.
L’esigenza primaria che ha portato alla nascita delle sanzioni amministrative è stata la suddivisione del lavoro tra giudici penali e autorità amministrative, snellendo le operazioni di giustizia penale.
Ciò è costituzionalmente lecito in quanto i provvedimenti limitativi delle libertà personali restano di competenza giudiziaria.
Per quanto riguarda la disciplina degli illeciti amministrativi, questa deve essere diversa da quella degli illeciti penali per giustificare una divisione in due categorie degli illeciti punibili e la loro spartizione di competenza a due organi diversi.
In tema di garanzie la nostra Corte costituzionale ha affermato l’autonomia degli illeciti amministrativi escludendo loro l’applicazione degli artt. 252 (irretroattività legge penale) e 271 (personalità della responsabilità penale) cost. e affidano alla discrezionalità del giudice la valutazione dell’applicazione di simili garanzie.
In tema di disciplina dei vari istituti in Italia si è adottata una linea generale con la l. 689/81 che, nonostante abbia notevoli similitudini con la disciplina penalista, separa almeno formalmente le discipline dei due settori.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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