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Pluralità di reati: il concorso materiale di reati


La pluralità di reati si ha quando un soggetto commette una molteplicità di violazioni penali.
In base al rapporto temporale tra le violazioni si distinguono:
Concorso materiale di reati, quando queste violazioni avvengono in una pluralità di momenti storici.
Il concorso materiale di reati si ha quando ad una pluralità di fatti storici corrisponde una pluralità di reati tutti commessi dallo stesso autore.
Il concorso materiale non sussiste quando la condotta è unitaria, come avviene per i singoli colpi di bastone inferti alla vittima che configurano un solo e singolo reato di percosse.
Non sussiste neanche in casi di unificazione normativa dove è la stessa natura normativa delle fattispecie a escludere la sussistenza di un concorso materiale di reati:
- reati abituali, ne sussiste uno soltanto ma con reiterazione della condotta;
- reati complessi, quando una fattispecie incriminatrice corrisponde concretamente all’unione di due altre singole fattispecie che però non sussistono in concorso grazie alla norma unificatrice, come la rapina che equivale alla violenza insieme al furto;
- norme a più fattispecie, quando la norma prevede più condotte che realizzano il reato.
Se ogni condotta si ritiene realizzi la medesima offesa al bene protetto allora la realizzazione di più fattispecie previste non crea concorso materiale di reati, se l’offesa è diversa, invece, il concorso sussiste;
- antefatto o postfatto non punibili, quando condotte corrispondenti ad una fattispecie di reato vengono realizzate  prima o dopo la consumazione di un altro reato, e nel quale estinguono il loro contenuto di disvalore, allora non si crea concorso di reati.
Questa possibilità può essere prevista dalla legge o anche tacitamente, come per la stampa di banconote false che estingue il reato di usarle.
Il concorso materiale di reati comporta il cumulo materiale di pene, cioè la somma aritmetica delle singole pene irrorate per ogni singolo reato.
I limiti alla somma si hanno in 30 anni per pene di reclusione e in 8 anni per pene d’arresto, di nuovo 30 anni per pene miste di arresto e reclusione.
Inoltre la legge prevede che se il concorso materiale di reati include una pena di ergastolo allora il cumulo comporterà l’ergastolo con isolamento diurno.
Se il concorso materiale di reati include due pene superiori a 24 anni allora il cumulo comporterà l’ergastolo.

Il reato continuato, che pur è composto da una serie di reati storicamente distinti, non riceve lo stesso trattamento del concorso materiale di reati in quanto il reo si pone solo una volta contro l’ordinamento.
Requisiti del reato continuato sono:
- tutti i reati devono essere rivolti allo stesso disegno criminoso;
- i reati devono essere rappresentati mentalmente dal reo al momento dell’inizio dell’attività criminosa;
- la rappresentazione deve avvenire prima dell’inizio dell’attività criminale.
I reati che compongono il reato continuato si considerano singolarmente per l’applicazione di quei parametri che possono essere favorevoli al reo, mentre si vedono come unità per gli aspetti sfavorevoli.
La pena si ricava col cumulo giuridico, ossia corrisponde alla pena più grave aumentata fino al triplo, senza comunque che possa superare la pena che si otterrebbe col cumulo materiale.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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