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Comminatoria edittale dei reati: le pene principali


Perché una certa fattispecie sia configurabile come illecito penale, occorre che sia prevista, per la sua violazione, una delle pene principali.
Le pene principali sono:
a. per i delitti
- pena di morte, abolita nel 1944 è permasa solo nel codice penale militare di guerra fino al 1994;
- ergastolo, detenzione perpetua, si è dubitato sulla sua conformità allo scopo rieducativo della pena sancito dalla Costituzione .
La Corte costituzionale l’ha ritenuta legittima ai soli maggiorenni, data comunque la possibilità di riacquistare la libertà condizionale;
- reclusione, (disciplina identica anche per l’arresto) pene detentive a carattere temporaneo. Sono definite dal legislatore entro una c.d. cornice edittale che ne definisce un minimo e un massimo.
Qualora la norma incriminatrice non fissi dei limiti certi, allora si utilizzano le norme generali che definiscono la reclusione tra 15 giorni e 24 anni (omicidio non meno di 21 anni e quindi il massimo sarà 24 anni).
La cornice edittale consente al giudice un margine di discrezionalità per giungere alla pena più equa valutando tutti gli aspetti della fattispecie concreta.
Alcuni reati prevedono una pena detentiva fissa per dare una forza intimidatrice maggiore alla norma.
Permangono dei dubbi sulla legittimità costituzionale di questi casi in quanto impediscono la equa comminazione della pena;
- multa, (disciplina uguale anche per ammenda) pene pecuniarie che possono essere previste per singole fattispecie in maniera fissa o proporzionale.
Le pene pecuniarie proporzionali improprie si ricavano con un coefficiente moltiplicativo legale fisso o variabile (1000€ per ogni impiegato a nero; dal doppio al quadruplo del valore della merce rubata).
Le pene pecuniarie proporzionali proprie si ricavano tenendo conto della gravità del reato (il doppio del valore del bene danneggiato).
Nei casi in cui non siano stabiliti dei limiti, questi vengono fissati dalla legge: la multa deve essere compresa tra 5€ e 5164€.
Ci sono casi in cui il giudice ha discrezionalità nello scegliere se infliggere una pena detentiva o pecuniaria.
In altri casi le due pene sono congiunte e fungono da “contrappasso” della pena per i reati caratterizzati da moventi di lucro, mentre da mera aggiunta della pena per gli altri reati.
Ma la pena pecuniaria non è sentita da tutti allo stesso modo, ecco che al giudice è consentito di tener conto della situazione economica del reo nella commisurazione della pena pecuniaria tanto entro i limiti edittali quanto al di fuori, potendo aumentarla fino al triplo o diminuirla fino a 1/3.
Per garantire l’adempimento, il pagamento può essere rateale (da 3 a 30 mesi), può esserci esecuzione forzata, lo Stato ha garanzia reale su tutti i beni del reo.
Inoltre sorgono obbligazioni civili in testa a particolari soggetti, legati al reo, che riguardano la somma della pena pecuniaria qualora il reo sia insolvente.
Se nonostante tutto ciò il reo non adempie la pena pecuniaria, può essere convertita in giorni di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità.
La conversione distingue le pene pecuniarie criminali da quelle amministrative;
2. per le contravvenzioni
- arresto, come la reclusione ma i limiti legali sono da un minimo di 5 giorni a un massimo di 3 anni;
- ammenda, come la multa ma i limiti legali sono da un minimo di 2€ a un massimo di 1032€.
3. inoltre sono previste, insieme alla multa e ammenda, a competenza del giudice di pace, in sostituzione di reclusione e arresto
- permanenza domiciliare, prevede che il reo rimanga al proprio domicilio o dimora il sabato e la domenica.
I giorni, per varie esigenze, possono essere anche altri e, su richiesta del reo, la permanenza domiciliare può essere continua;
- lavoro di pubblica utilità, può essere applicato solo su richiesta del reo.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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