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Il principio di legalità: Irretroattività della legge penale



Questo corollario della legalità svolge tre compiti:
- è essenziale affinché la norma svolga la sua funzione di comando, non si può comandare un certo comportamento dopo che il fatto è già accaduto;
- evita del tutto che il giudice, chiamato ad intervenire dopo il fatto, possa con la sua attività interpretativa creare nuovo diritto;
- impone un limite al legislatore, impedendogli di poter incriminare fatti passati che al momento in cui sono stati compiuti non costituivano reato.
Ciò impedisce l’utilizzazione repressiva a scopo di repressione del diritto penale che il Parlamento potrebbe esercitare.
Il principio di irretroattività della legge vale per tutti i settori del diritto, ma in ambito civile è sancito con legge ordinaria all’art. 11 prel. c.c. e quindi è derogabile dal legislatore.
In materia penale, invece, il principio ha rango costituzionale essendo sancito all’art. 25(2) cost. ed è anche riaffermato all’art. 2 c.p. che sancisce la retroattività delle norme più favorevoli al reo e l’irretroattività delle norme più sfavorevoli al reo.
Il fondamento della retroattività delle norme favorevoli non si trova all’art. 25(2) cost. ma risiede nel principio di uguaglianza di trattamento: non si vuole che siano trattati in modo diverso fatti identici, soltanto per motivi temporali.
Questa esigenza di uguaglianza trova fondamento all’art. 3 cost.
Nonostante i fatti siano identici sono soggettivamente diversi, in quanto uno è stato compiuto consapevolmente di andare contro l’ordinamento, l’altro no.
Ma il nostro sistema penale considera soltanto l’aspetto oggettivo che tutela l’uguaglianza di trattamento.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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