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La tipologia dei reati di condotta


Il legislatore può prevedere reati con condotta di diversi tipi:
- reati di sola azione, dove la condotta può essere realizzata solo con un comportamento attivo o positivo, un fare;
- reati di sola omissione, la condotta è realizzabile solo con comportamento passivo o negativo, un non fare;
- reati a condotta mista, la condotta si realizza con un’azione e un’omissione, un fare insieme ad un non fare: vedi art. 641 c.p.;
reati a condotta alternativa, la condotta si può realizzare sia con un’azione che con un’omissione, un fare od un non fare: vedi art. 575 c.p.
Può capitare, più che in astratto in concreto, che un determinato comportamento sia considerabile come una omissione invece che come azione.
In questi casi, per distinguere, si dice che qualora il comportamento non ha variato il risultato del decorso causale che era già in atto si ha omissione, altrimenti azione.

La durata della condotta è molto importante in quanto ci sono reati che, per espressa previsione, devono avere una condotta continuata per sussistere, come ad esempio la detenzione di stupefacenti: il reato deve essere permanente.
Altro esempio è quello del reato abituale come l’incesto, dove la relazione non deve essere occasionale.
Alcune conseguenze dipendono dalla cessazione della condotta facendo assumere alla sua durata una notevole importanza.
Si consideri continuata la condotta che si protrae nel tempo e che consuma lo stesso reato.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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