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L'omissione e gli obblighi di impedimento


Come detto, l’omissione è imputabile solo qualora sussista un obbligo giuridico di agire.
I soggetti che si trovano obbligati ad agire si dicono in posizione di garanzia e hanno i c.d. obblighi di impedimento.
Ma l’ordinamento non può prevedere tutti i legittimi affidamenti che taluni soggetti possono avere verso altri in virtù di molteplici tipi di rapporti come amicizia, lealtà, ecc…
C’è contrapposizione tra chi pensa che tali obblighi debbano essere espressamente previsti e chi pensa debbano fondarsi su mere realtà solidaristico-sociali.
In generale il nostro ordinamento richiede che gli obblighi di impedimento siano previsti dalla legge o da atti aventi forza di legge, ma che comunque debbano essere rivolti a fini solidaristico-sociali, facendo ricorso a regole generiche entro le quali possono rientrare molte fattispecie concrete.
I soggetti garanti hanno l’obbligo di vigilanza e dispongono di poteri per poter impedire il prodursi dell’evento dannoso.
Se hanno soltanto doveri di vigilanza si parla di obblighi di sorveglianza alla violazione dei quali non è imputabile il prodursi dell’evento per omissione, salvo che tale ipotesi non sia espressamente prevista.
I soggetti garanti possono avere due tipi di obblighi:
- obblighi di protezione, devono proteggere il bene, di cui hanno la tutela, da tutte le possibili fonti di pericolo;
- obblighi di controllo, devono evitare che una fonte di pericolo, che essi hanno il potere di gestire, produca danni a qualunque bene giuridico.
Una volta accertato un obbligo di impedimento in testa ad un soggetto garante, si deve dimostrare che la sua azione attiva avrebbe effettivamente impedito l’evento.
Per far ciò si compie un giudizio contro-fattuale che ipotizza l’azione attiva e poi la sua efficacia impeditiva in base a leggi scientifiche.
I gradi di astrazione sono due, mentre per il giudizio contro-fattuale della condotta attiva l’unica ipotesi riguarda l’idoneità di un comportamento conosciuto a produrre l’evento.
Data questa natura intrinseca probabilistica del giudizio causale dell’omissione la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente una dimostrazione contro-fattuale, che colleghi l’omissione all’evento, basata su leggi scientifiche non necessariamente universali e anche dotate di un grado di probabilità basso.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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