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La rappresentazione nel dolo e gli errore di esecuzione


Quando la rappresentazione è già di per sé illegittima si pongono i problemi, in questi casi esistono tre tipi di errore di esecuzione:
- aberratio causale, l’errore sta nella catena causale, c’è divergenza tra quella voluta e quella realizzata.
Questo errore è irrilevante nei reati a condotta libera (omicidio: volevo uccidere Tizio sparandogli ma invece l’ho ucciso spingendolo dalle scale), mentre può essere causa di atipicità del fatto nei reati a condotta determinata (truffa: volevo ingannare Tizio ma egli era già in errore per cause esterne al mio agire) fungendo così da esimente;
- aberratio ictus, l’errore riguarda il soggetto passivo, si distingue in:
a. monoffensiva, art. 82(1) c.p. quando la rappresentazione riguarda l’offesa di un soggetto mentre la realizzazione ne colpisce, per errore di esecuzione, un altro.
L’art. 82(1) c.p. estende il dolo alla lesione al soggetto errato.
Per alcuni non risarebbe stato bisogno di questa norma in quanto l’errore sull’identità personale non è essenziale e quindi non si potrebbe neanche parlare di errore sul fatto, per altri l’errore non cade sull’identità personale ma su quella fisica e quindi potrebbe, senza questo articolo, fungere da esimente del dolo;
b. bioffensiva, art. 82(2) c.p. la rappresentazione riguarda l’offesa ad un soggetto mentre la realizzazione, oltre al soggetto in questione, ne colpisce anche altri per errore di esecuzione.
Senza l’art. 82(2) c.p. si avrebbe un reato doloso verso il soggetto precedentemente rappresentato dal reo e un reato colposo verso l’altro soggetto, se tale reato è previsto in forma colposa e se l’errore è attribuibile al reo per sua colpa.
L’art. 82(2) c.p. invece prevede che entrambi i reati siano considerati dolosi e che la pena corrisponda a quella del reato più grave dei due aumentata fino alla metà.
- aberratio delicti, art. 83 c.p. quando tra rappresentazione e realizzazione c’è divergenza in base all’evento realizzato (volevo danneggiare una cosa e invece ho finito per ferire una persona: incendio e lesioni).
Stando alle regole generali sussisterebbe il reato colposo qualora l’evento non voluto sia stato causato dalla colpa del soggetto attivo, ma in virtù dell’art. 83 c.p. il reato non voluto è imputabile per colpa a prescindere dalla colpa reale, in quanto tale colpa è insita del dolo che esisteva per raggiungere l’evento rappresentato e voluto dal reo.
Ma perché le aberratio prevedono una estensione di responsabilità in deroga alle norme generali sul dolo e colpa, mentre gli altri errori di rappresentazione no?
Perché chi incendia una casa per causare un danneggiamento ma, colpito da errore di percezione sul fatto, brucia il proprietario che si trovava al suo interno a sua insaputa, è sottoposto alle regole generali e chi, invece, compie un reato con aberratio vede imputarsi l’evento non in base a queste regole generali ma in base agli artt. 82-83 c.p. che ne derogano?
Si ritiene che chi agisce in errore compia l’evento voluto senza la consapevolezza delle possibili più ampie implicazioni, mentre chi agisce in aberratio ha la coscienza di agire con una condotta aperta a sviluppi offensivi ulteriori a quelli voluti.
La scelta di prevedere delle aberratio in deroga alle regole generali su dolo e colpa è il frutto di scelte di politica criminale.
In ogni caso, per sussistere le aberratio, il danno ulteriore deve essere causato dalla erronea esecuzione del reato rappresentato dal reo e non in altro momento, altrimenti si applicano le regole generali su dolo e colpa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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