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Illiceità speciale


Nel codice, all’interno delle descrizioni delle fattispecie e quindi all’interno del fatto tipico, possono trovarsi espressioni che attribuiscono alla condotta una illiceità speciale qualora sussistano ulteriori elementi positivi o qualora siano assenti alcuni elementi negativi.
Positivamente non ci possiamo fare “arbitrariamente” giustizia da soli.
Negativamente non possiamo uccidere l’altrui animale, salvo giusta causa.
Come si può vedere sia le previsioni positive che quelle negative svolgono sostanzialmente il ruolo di cause di giustificazione.
Ma trovandosi al un livello così astratto, com’è la legge penale, non godono di quella specificità che hanno quando si trovano in fonti extra-legislative, e perciò sono sottoposte alla interpretazione del giudice caso per caso: si comportano come clausole generali.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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