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Il regime di responsabilità del vettore


Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Per ottenere il risarcimento del danno, il viaggiatore deve fornire la prova della valida esistenza del contratto di trasporto, dell’esistenza del danno e deve provare il nesso di causalità tra il sinistro e l’attività di trasporto posta in essere dal vettore in esecuzione del contratto. Una volta che il viaggiatore abbia fornito le prove richieste, spetterà al vettore dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma solo quelle misure opportune secondo la natura dell’attività svolta.
Il viaggiatore deve rispettare le condizioni previste dal contratto di trasporto, le prescrizioni imposte dalla legge e dagli eventuali regolamenti che disciplinano il servizio e le regole suggerite dalla comune prudenza, collaborando e cooperando con il vettore durante il viaggio al fine di salvaguardare la propria incolumità. In caso di violazione, quindi, possono derivare dei pregiudizi che si porranno come cause esclusive e concorrenti del danno (il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza). In ogni caso, se il comportamento negligente del viaggiatore ha concorso con la colpa del vettore, allora il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il vettore potrà liberarsi dalla propria responsabilità o fornendo la prova della derivazione del sinistro da caso fortuito o dalla condotta di un terzo che abbia interrotto il nesso di causalità tra attività del vettore e danno subito dal viaggiatore: il fatto del terzo, per avere efficacia esimente per il vettore, dovrà essere causa unica ed esclusiva del sinistro, altrimenti sorgerà una responsabilità solidale in capo al vettore e al terzo (senza ridurre il risarcimento).
Può anche accadere che il vettore provochi un danno al viaggiatore perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla propria o altrui persona: non incorrerà in responsabilità contrattuale per inadempimento. Se questa situazione di necessità venisse determinata da un terzo, è contro questo che ci sarà la richiesta di risarcimento, per il risarcimento integrale, sia contro il vettore per far valere il suo diritto a un’equa indennità. Infatti, anche se lo stato di pericolo è derivato dalla condotta colposa del terzo, il sinistro sarà comunque imputabile anche al comportamento del vettore necessitato. Esiste inoltre la responsabilità del vettore stradale di persone per il bagaglio che il viaggiatore porta con sé durante il viaggio.
Se l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale determina la lesione di un diritto assoluto, ci sarà il concorso di azioni: onere della prova a carico del danneggiato in ambito extracontrattuale, e il risarcimento di tutti i danni sofferti e non solo di quelli prevedibili, avvalendosi anche di un più lungo termine prescrizionale.
Vengono colpite da nullità quelle eventuali clausole contrattuali tendenti a limitare la responsabilità del vettore stradale di persone per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, mentre vengono autorizzate quelle clausole che rendono più gravosa la responsabilità del vettore, con un aumento delle garanzie a favore del viaggiatore, o che riversano su di un terzo le conseguenze economiche della responsabilità del debitore.

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