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La conclusione del contratto di trasporto marittimo di persone


Il contratto di trasporto marittimo di persone (o contratto di passaggio) è un contratto consensuale per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem (tranne per le navi minori di stazza lorda non superiore alle 10 t se a propulsione meccanica, o alle 25 t in ogni altro caso). L’assenza di forma scritta non incide sulla validità del contratto, ma non ne consente in giudizio la prova per testi, salvo che il contraente non abbia perduto senza sua colpa il relativo documento.
Per i trasporti di linea, dove il vettore si pone in posizione di offerta al pubblico, il contratto viene perfezionato nel momento in cui il passeggero chiede di acquistare il biglietto di passaggio, accettando l’offerta e le condizioni pubblicizzate dal vettore. Il pagamento del corrispettivo e l’emissione del biglietto di passaggio (documento probatorio del contratto), costituiscono atti esecutivi del contratto concluso oralmente. La conclusione del contratto è spesso preceduta da una prenotazione, il contratto preliminare o patto d’opzione. Il passeggero che salga a bordo privo di biglietto deve comunicarlo subito al comandante o al commissario di bordo, altrimenti viene considerato clandestino ed è tenuto a pagare il doppio del prezzo del biglietto sino al porto in cui è diretto o viene sbarcato, oltre al risarcimento dei danni. In realtà, tra vettore e clandestino non sempre esiste rapporto contrattuale: nel caso in cui non vengano scoperti o siano a bordo di navi non adibite al trasporto passeggeri.

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