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Il bene della libertà morale


Nel concetto di libertà morale, il codice prevede i reati che tutelano la c.d. libertà psichica, costituita da:
- capacità di intendere e di volere;
- libertà di autodeterminazione secondo motivi propri;
- tranquillità psichica.
La libertà psichica rientra nel grande insieme della libertà individuale ed è quindi anch’essa bene primario.
La Costituzione si ritiene tuteli la libertà morale all’art. 13 cost., ritenendola compresa tra le libertà personali, ciò in quanto anche la libertà morale fa parte delle c.d. libertà-presupposto.
Il richiamo alla riserva di giurisdizione fatto dallo stesso art. 13 cost. sembra non riferirsi alle libertà morali, ma solo a quelle fisiche.
Sui limiti alla tutela della libertà morale vige una riserva rinforzata di legge, cioè tali limiti sono prevedibili solo dalla legge e solo a tutela di interessi costituzionali (salute, educazione, ecc…).
Le forme di aggressione a tale bene possono essere:
- violenza, contro cui la tutela è integrale prevedendo la norma base, che chiude il sistema, della violenza privata e tutte le altre fattispecie più specifiche;
- frode, contro cui la tutela è frammentaria essendo prevista solo in fattispecie plurioffensive, accanto alla tutela di altri beni;
- contro o senza consenso, contro cui la tutela è lacunosa, essendo prevista tutela contro tali forme di aggressione solo nei reati contro l’integrità fisica o sessuale.

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