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Atti sessuali con abuso dell’inferiorità della vittima


Art. 609 bis2 n°1 c.p. “Chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (…) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”
A differenza della normativa pre-riforma 1996, questa fattispecie da un lato amplia la schiera di soggetti passivi dai soli “malati di mente” a tutti i soggetti in condizioni di inferiorità fisica o psichica, dall’altro lato restringe l’ambito di tutela ai soli casi di abuso della posizione di superiorità psichica o fisica dell’agente a fini sessuali e non colpisce l’atto sessuale con incapace in sé, anche se previo valido consenso, come invece prevedeva la normativa precedente.
Anche in questo caso gli elementi sono uguali alla violenza sessuale in senso stretto, tranne qualche piccola differenza:

Condotta: anche in questo caso la differenza non sta nel fine (che è sempre costituito dal costringere altri a compiere o subire atti sessuali), ma nel mezzo: che in questo caso deve essere l’abuso, cioè lo sfruttamento, approfittamento o strumentalizzazione, delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.
L’inferiorità fisica è l’incapacità di resistere alle altrui iniziative sessuali.
L’inferiorità psichica è l’incapacità, anche transitoria, di intendere o di volere e quindi di prestare valido consenso.
L’origine dell’inferiorità fisico-psichica è irrilevante, salvo che sia dipesa dal dolo dello stesso soggetto attivo del reato sessuale, il quale, in questo caso, risponderà di “violenza sessuale” (avendo agito con violenza).

Evento: l’art. 609 bis2 c.p. parla di “indurre” taluno a compiere atti sessuali, lasciando intendere che il soggetto attivo compia un’opera di persuasione tale da portare la vittima a prestare un consenso, seppur invalido.
Ma se si elevasse il consenso (viziato) a elemento essenziale di questo reato, resterebbero impuniti tutti quei comportamenti fondati non sull’induzione ma sull’abuso in senso stretto (violenza sessuale su svenuta, su comatosa, ecc…).
Pertanto sembra ragionevole interpretare la norma incentrando l’elemento essenziale sul solo abuso della condizione di inferiorità, neutralizzando di fatto il termine “indurre”.

Soggetto passivo: solo persona in condizioni d inferiorità fisica o psichica.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di indurre (nel senso sopra visto), mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica (e non mediante violenza come nella “violenza sessuale” in senso stretto o mediante abuso di autorità come negli atti sessuali con abuso d’autorità) della vittima, la stessa a compiere o subire atti sessuali.

Trattamento sanzionatorio: punita a querela dell’offeso con reclusione da 5 a 10 anni.

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