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Gli atti sessuali con minorenne


Art. 609 quater c.p. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo [609 bis c.p.], compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”
I problemi di regolazione degli atti sessuali con e tra minorenni hanno visto scontrarsi le posizioni dei liberalisti, che volevano eliminare ogni incriminazione degli atti sessuali non violenti su minori nel nome della loro libertà sessuale, con quelle dei conservatori, che volevano tenere ferma fino all’età infraquattordicenne l’intangibilità sessuale, elevandola a 16 in casi di particolare debolezza della vittima.
Quest’ultima posizione ha prevalso, ma si è comunque prevista una deroga alla tutela dell’intangibilità sessuale per gli atti sessuali tra il tredicenne e suo coetaneo o quasi coetaneo.
Tratto comune ai due reati di cui all’art. 609 quater c.p. è il compimento di atti sessuali senza violenza, abuso o inganno (altrimenti di rientra nelle ipotesi dell’art. 609 bis c.p.), ma col consenso o addirittura su richiesta della vittima stessa.
La classificazione criminologica degli autori di reati sessuali su minorenni distingue tra:
- violentatori, che usano la forza con le proprie vittime.
In base ai fini che li spingono a delinquere si classificano, a loro volta, in:
- aggressori per rabbia, le cui condotte sono caratterizzate da frustrazione e ira;
- aggressori per esprimere potere, che si distinguono per sensi di frustrazione e di inferiorità;
- aggressori per sadismo, che provano piacere nell’infliggere sofferenze alla vittima.
Sono solitamente soggetti facenti parte di ceti disagiati (immigrati, disoccupati, falliti, ecc…);
- pedofili, che non usano violenza con le proprie vittime, bensì spesso hanno anche un legame affettivo con loro.
Sono solitamente soggetti sulla quarantina di qualsiasi ceto sociale.
Colpiscono vittime che conoscono perché prima devono desiderarle, e non sono sempre soggetti sessualmente frustrati, ma vivono una realtà affettiva in crisi o disturbata.
L’art. 609 quater c.p. parla di atti sessuali “con” minorenne e ciò esclude il reato nei casi in cui gli atti sessuali del minorenne siano rivolti a se stesso.
In ogni caso sembra potersi interpretare l’art. 609 quater c.p. in modo da farvi rientrare anche i casi di atti sessuali di minore su se stesso, in quanto lo spirito della riforma del 1996 certo non voleva questa lacuna e l’art. 609 bis c.p. non da distinzioni tra atti sessuali con altri o su se stessi.
Nel caso in cui gli atti sessuali siano istigati da una persona ma rivolti verso un terzo, quest’ultimo risponde del reato ex art. 609 quater c.p. (salvo che egli sia coetaneo o quasi coetaneo della vittima maggiore di 13 anni, nel qual caso vige la deroga dei rapporti sessuali tra minori), mentre l’istigatore risponderà di concorso del reato ex art. 609 quater c.p.

Soggetto attivo:
- se la vittima è un minore di 14 anni (art. 609 quater n°1 c.p.) questo è reato comune, “chiunque”;
- se la vittima è minore di 16 anni (art. 609 quater n°2 c.p.) è reato proprio ed esclusivo, che colpisce:
- ascendenti;
- genitori;
- tutori;
- affidatari;
- loro conviventi.

Bene giuridico:
- art. 609 quater n°1 c.p., non è la libertà sessuale, come denota anche l’irrilevanza del consenso della vittima, ma l’intangibilità sessuale;
- art. 609 quater n°2 c.p., non è l’intangibilità sessuale, in quanto il maggiore di 14 anni può avere leciti rapporti sessuali consensuali, ma non può consentire a rapporti sessuali con certi soggetti che danneggerebbero gravemente la sua crescita sessuale e psichica: quindi in questo caso il bene giuridico è la libertà sessuale.

Offesa: messa in pericolo dei suddetti beni giuridici, sono reati di pericolo astratto e non presunto.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- art. 609 quater n°1 c.p.
coscienza e volontà di compiere atti sessuali.
La consapevolezza dell’età infraquttordicenne della vittima non è necessaria in quanto l’art. 609 sexies c.p. lo rende irrilevante escludendo che l’errore sull’età possa far venir meno il reato;
- art. 609 quater n°2 c.p.
coscienza e volontà di compiere atti sessuali;
consapevolezza dell’età della vittima, in quanto l’art. 609 sexies c.p. vige solo sui minori di 14 anni;
consapevolezza della propria qualifica personale di ascendente, genitore, tutore, affidatario o loro convivente.
Errore sull’età o sulla propria qualifica personale esclude dolo e punibilità.

Circostanze aggravanti speciali: in entrambe le ipotesi di reato,
se il fatto è commesso ai danni di persona minore di 10 anni.

Circostanze attenuanti speciali: in entrambe le ipotesi di reato,
per i casi di minore gravità, su cui rinviamo a quanto già detto.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, puniti a querela dell’offeso con reclusione da 5 a 10 anni;
- attenuata, puniti a querela dell’offeso con pena diminuita fino a ⅔;
- aggravata, puniti d’ufficio con reclusione da 7 a 14 anni.


Deroga alla punibilità: gli atti sessuali tra minorenni

art. 609 quater(2) c.p.
Gli atti sessuali tra minorenni non sono punibili qualora ricorrano tre condizioni:
- negativamente non deve esserci violenza, altrimenti si ricade entro l’ambito dell’art. 609 bis c.p.
- positivamente gli atti sessuali devono essere compiuti da un maggiore di 13 anni;
- positivamente, ancora, il partner non deve avere un’età superiore di più di 3 anni.
Questa è una causa di esclusione della punibilità e non una scriminante o causa di giustificazione.

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