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Induzione alla prostituzione minorile


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste nell’induzione alla prostituzione, cioè alternativamente in,
- determinazione, fare insorgere la decisione di prostituirsi, prima inesistente;
- rafforzamento, di un proposito già esistente nella vittima.
Si tratta di un reato eventualmente abituale, nel senso che la condotta induttiva può essere sia unica che ripetuta fino a che non giunge al risultato/evento dell’inizio dell’attività prostitutiva.
Ciò per evitare sanzioni troppo elevate dovute al concorso materiale (formale) tra più reati uguali, e per rispettare un principio di simmetria sanzionatoria che ritiene eventualmente abituali anche le condotte di favoreggiamento e sfruttamento.

Evento: deve essere duplice,
- risultato psichico di esercitare la prostituzione;
- risultato materiale di inizio dell’attività prostituzionale.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: qualsiasi minore degli anni 18, senza distinzioni di sesso, ceto, razza, ecc…

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di indurre un minore di 18 anni alla prostituzione.
Errore sull’età della vittima esclude il dolo, in quanto manca una apposita previsione di inescusabilità, come è invece presente nei reati sessuali (art. 609 sexies c.p.), che incrimini quantomeno l’errore colpevole, obbligando certi soggetti ad accurati accertamenti prima di indurre giovani alla prostituzione.

Perfezionamento: momento e luogo in cui si compie il primo atto di prostituzione.

Tentativo: configurabile sia nella forma compiuta (si è compiuta l’intera attività induttiva, ma il minore non si è ancora prostituito) che incompiuta (non si è posto in essere tutta l’attività induttiva).

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