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Sfruttamento della prostituzione minorile


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: reato di mera condotta, consiste nello sfruttamento della prostituzione minorile, cioè il trarre profitto parassitariamente dall’attività prostitutiva di un minore.
Lo sfruttamento deve riguardare i proventi propri di chi si prostituisce e derivanti dall’esercizio, in atto, della prostituzione.
Reato, anche questo, eventualmente abituale.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: qualsiasi minore di 18 anni.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di sfruttare la prostituzione del minore.
Sia l’errore sull’età della vittima che quello sulla diretta provenienza del denaro dall’attività prostitutiva escludono il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo in cui avviene l’atto di sfruttamento.

Tentativo: configurabile.

Concorso di reati
- tra più fattispecie ex art 600 bis1 c.p.: la realizzazione di più fattispecie dello stesso art 600 bis1 c.p. non comporta concorso di reati in quanto,
è norma a più fattispecie;
la comminatoria edittale consente comminare la pena più equa in relazione al tipo di condotta e di fattispecie realizzata, senza dover applicare il concorso di reati;
- tra reati ex artt. 609 bis c.p.- 609 quater c.p. - 600 bis1 c.p.: il concorso non sussiste in quanto l’art. 600 bis1 c.p. ricomprende in sé i disvalore delle altre fattispecie, si ha specialità reciproca.

Trattamento sanzionatorio
Puniti d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15493 € a 154937 €.

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