Skip to content

Induzione o mantenimento in schiavitù, dirette allo sfruttamento della prostituzione di minore


Art. 6003 c.p. “Chiunque esercita su una persona, minore degli anni 18, poteri corrispondenti a quelli del diritto d proprietà, diretti allo sfruttamento della prostituzione [della medesima]”
Questo reato richiede, oltre a tutti i requisiti dell’art. 6001 c.p., che il fatto sia diretto allo sfruttamento della prostituzione del minore.
Questi è un reato a consumazione anticipata, in quanto non è necessaria la realizzazione dello sfruttamento prostitutivo, che eleva un’ipotesi, al più, di tentativo di sfruttamento della prostituzione minorile, a reato autonomo e perfetto.
Valgono comunque i requisiti dell’idoneità della condotta relativi al tentativo, per rispetto al principio di offensività del reato.
Quindi sono condotte che di per sé configurerebbero la fattispecie di tentativo del reato ex art. 600 bis c.p. (induzione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione minorile) ma che, in quanto aventi anche le caratteristiche dell’art. 600 c.p., assurgono al reato autonomo ex art. 6003 c.p.
Tale reato è in rapporto di specialità, quindi, sia con l’art. 600 c.p. che con l’art. 600 bis c.p. e prevale su entrambi.
La pena è quella dell’art. 600 c.p. aumentata da ⅓ alla metà.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.