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Riduzione o mantenimento in servitù, diretti allo sfruttamento della prostituzione del minore


Art. 6002 c.p. “Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisico-psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, riduce o mantiene una persona minore degli anni diciotto in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali, fatti diretto allo sfruttamento della prostituzione [della medesima]”
Tale reato richiede, oltre a tutti i requisiti ex art. 6001 c.p., l’elemento aggravante della direzione del fatto di servitù sul minore, allo sfruttamento della sua prostituzione.
In tale fattispecie l’attività di prostituzione del minore non deve essere solo la direzione cui è volta la condotta, ma deve concretamente realizzarsi (in quanto il testo di legge dice: “costringendola a prestazioni sessuali” dove tali prestazioni sono ovviamente prostitutive).
Tale reato è speciale e prevale sull’art. 600 bis c.p. e sull’art. 609 bis c.p.

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