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La tratta, diretta allo sfruttamento della prostituzione di schiavo minore


Art. 6012 c.p.
La riforma del 1998 aveva introdotto questa fattispecie, come reato autonomo, che consisteva in: “Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione”
La riforma del 2003 ha sostituito tale reato autonomo con due aggravanti del reato ex art 602 c.p. (acquisto, alienazione o cessione di schiavi):
- La prima incrimina “chi commette il fatto di cui all’art. 6011 [tratta di persone in condizioni di schiavitù] su persona minore in stato di cui all’art. 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù], qualora il fatto sia diretto a sfruttarne la prostituzione”.
Tale ipotesi aumenta la pena dell’art. 6011 c.p. da ⅓ alla metà.
- La seconda incrimina “chiunque, al fine di commettere i delitti di cui all’art. 6001 [riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù] su un minore, induce la vittima mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, il tutto diretto allo sfruttamento della prostituzione”
In questo caso è la riduzione in schiavitù o servitù che deve essere rivolta allo sfruttamento della prostituzione, quindi è richiesto un particolare dolo specifico che è pressoché impossibile da dimostrare in tribunale, rendendo questa circostanza evanescente.
Ridotta a una maggiore essenzialità e linearità logica, la fattispecie dovrebbe essere riletta quanto meno nei seguenti termini: “Chiunque induce mediante inganno o costringe mediante violenza, minaccia, ecc…, una persona minore degli anni diciotto a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di esercitare su tale persona poteri rispondenti a quelli del diritto di proprietà o di ridurla, mediante violenza, minaccia, inganno, ecc…, in uno stato di soggezione continuativa, per costringerla a prestazioni sessuali prostituzionali, e di sfruttarne la prostituzione”.
Tale ipotesi aumenta la pena dell’art. 6011 c.p. da ⅓ alla metà.

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