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L’acquisto o l’alienazione, diretti allo sfruttamento della prostituzione, di minore


art. 6022 c.p. “Chiunque, fuori dai casi indicati nell’art. 601 [tratta di persone in condizioni di schiavitù], acquista o aliena o cede una persona, minore degli anni diciotto, che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 [schiavitù o servitù], allorché tali fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione”.
Introdotta nel 2003, tale norma presuppone che il minore si trovi già in stato di schiavitù o servitù.
La differenza con l’art. 601 c.p. (tratta di persone in condizioni di schiavitù), di cui tale reato è sussidiario, era fondata sul fatto che, mentre l’art. 601 c.p. richiedeva un’organizzazione imprenditoriale di tratta e il commercio di più persone, per la sussistenza di tale reato era, invece, sufficiente anche il commercio di una singola persona anche senza siffatta organizzazione.
In ogni caso, da un lato la riforma del 1998 che aveva reso il reato ex art. 601 c.p. sufficientemente omnicomprensivo, e dall’altro anche l’uguaglianza di pena tra art. 601 c.p. e art. 6022 c.p., fanno si che tale reato risulta ridondante se non praticamente inutile.

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