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Le aggravanti nei delitti prostituzionali e pornografici di minore


- Se il fatto è commesso ai danni di minore di 14 anni.
La ratio è tutelare le persone di giovanissima età che versano in condizioni di minorata difesa e sono suscettibili di maggiori danni psico-fisici.
Inoltre tale aggravante è estesa, oltre ai reati di pornografia e prostituzione, anche ai reati di schiavitù e tratta, dove mal si concilia con l’altra aggravante prevista per tali reati che colpisce i fatti commessi ai danni dei minori di 18 anni e che comporta lo stesso aumento di pena: si applica solo una o tutte e due? E se solo una, che efficacia ha allora l’estensione di questa aggravante ai suddetti reati?
L’aumento di pena è da ⅓ alla metà.
- Se il fatto è commesso da un’ascendente, dal genitore o dal suo coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti entro il quarto grado, dal tutore o affidatario, dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, oppure se il fatto è commesso ai danni di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Questa aggravante si applica solo ai reati ex artt. 600 bis1 - 600 ter c.p. e, con la riforma del 2003, anche ai reati ex artt. 600 - 601 - 602 quando il fatto è commesso in danno di minore.
Nei casi in cui li stato di incapacità sia provocato dallo stesso soggetto attivo, questi risponde del reato aggravato e non anche del reato ex art. 613 c.p. (stato di incapacità provocato mediante violenza) in quanto tale aggravante rende i reati, cui viene applicata, complessi e assorbe in sé il disvalore anche dell’art. 613 c.p.
L’aumento di pena è dalla metà a ⅔.
- Se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
In questo caso la violenza va intesa non come mezzo, ma come modalità della condotta e pertanto può abbracciare tutti quei casi in cui il soggetto attivo utilizzi modalità violente per realizzare il fatto tipico (pornografia sadica e non solo costrizione violenza al rapporto) e anche i casi in cui la violenza è diretta non sul minore ma su terzi (violenza su direttore del giornale per far pubblicizzare materiali pedopornografici).
L’ambito applicativo di tale aggravante sono solo i reati di prostituzione e pornografia minorili e non anche i reati ex artt. 600 - 601 - 602 c.p.
Da tale ambito è da escludere l’art. 600 bis2 c.p. in quanto, se realizzato con violenza, costituisce reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
I reati aggravati da tale circostanza diventano complessi e assorbono il disvalore dei reati di violenza.
L’aumento di pena è fino a ⅓.
- Se il fatto è commesso da soggetto sottoposto a misure di prevenzione in corso di esecuzione e fino a 3 anni dopo la loro cessazione.
Tale aggravante è stata introdotta nel 2003, e si applica ai soli reati ex artt. 600 - 601 - 602 c.p.
L’aumento di pena è da ⅓ alla metà.
- Se il fatto è commesso ai danni di persona portatrice di handicap.
Introdotta nel 1992, si applica a tutti i delitti non colposi, e quindi anche a tutti i reati di prostituzione e pornografia minorili, nonché di schiavitù, tratta e acquisto o alienazione di schiavi.

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