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Le attenuanti nei delitti prostituzionali e pornografici di minore


Se l’autore del fatto si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la propria autonomia e libertà.
Introdotta nel 2003, è applicabile anche ai reati ex artt. 600 - 601 - 602 c.p.
Si applica quando sussistono tre requisiti:
- concreto adoperamento del reo, anche non spontaneo (ma dettato da convenienza), ma volontario quando avrebbe anche potuto continuare la sua attività criminosa;
- effettiva riacquisizione di autonomia e libertà del minore, cioè la cessazione delle attività mercificanti, prostituzionali o pornografiche, e non riacquisto della capacità di autodeterminarsi (che in questi casi non influisce sul disvalore del fatto) o reintegrazione dello status psicologico (spesso ormai irrimediabilmente segnato);
- nesso di causalità tra adoperamento del reo e riacquisto della libertà.
Diminuzione di pena da ⅓ alla metà.
Infine, l’art. 600 sexies c.p. sancisce che la circostanza attenuante non può mai ritenersi prevalente o equivalente alle aggravanti, qualora sussistano; e che la diminuzione di pena si opera solo sulla pena risultante dall’applicazione delle aggravanti.

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