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Le pene accessorie nei delitti prostituzionali e pornografici di minore


Art. 600 septies c.p.
La riforma del 2003 ha previsto alcune pene accessorie rispetto a tutti i delitti di prostituzione e pornografia minorili e anche agli artt. 600 - 601 - 602 c.p.:
- Confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato o, quando ciò non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore pari a tale profitto.
- Chiusura degli esercizi la cui attività sia finalizzata (anche solo occasionalmente, purché in maniera rilevante) ai delitti di prostituzione o pornografia minorili.
- Revoca della licenza di esercizio o della concessione dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
Grave lacuna appare non aver previsto la perdita della potestà genitoriale e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela o la curatela, come invece sono previste per i reati sessuali.

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