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La nozione di “patrimonio”


La Costituzione considera beni di rilievo sia il patrimonio che l’autonomia negoziale, quindi sono entrambi meritevoli di tutela penale.
La Carta fondamentale li configura come beni-mezzo senza i quali non sono realizzabili certi beni-fine, e in ogni caso li tutela da un punto di vista personalistico e non economico.
Infine i beni patrimoniali devono sottostare al principio di necessarietà, cioè la sanzione penale deve essere, se possibile, evitata dal legislatore, costituendo, in questo settore, extrema ratio.
Analizzato realisticamente, il patrimonio può essere definito:
- concezione giuridica, come la somma dei rapporti giuridici di un soggetto.
Il danno patrimoniale risulta così solo quello giuridico, cioè che lede una situazione giuridicamente rilevante.
Tale concezione pecca da un lato per difetto, in quanto tutto ciò che non rientra nella tipicità giuridica non può essere considerato patrimonio né tutelato come tale, e dall’altro lato per eccesso, in quanto tutela ogni diritto soggettivo come tale (a prescindere dal reale valore) e incrimina ogni alterazione di essi (a prescindere dal reale danno) portando praticamente dei reati di pericolo ad essere trattati come reati di danno;
- concezione economica, come il complesso dei beni suscettibili di valutazione economica.
Il danno patrimoniale risulta così essere una lesione economica, nei termini di perdita subita o mancato guadagno.
Tale concezione pecca da un lato per difetto, in quanto offre tutela solo a beni con un valore strettamente economico, e dall’altro lato per eccesso in quanto offre tutela ai beni economici a prescindere dalla loro sottostante situazione giuridica (lecita o illecita);
- concezione giuridico-economica, come l’insieme dei rapporti giuridici valutabili economicamente.
Tale concezione offre tutela anche a situazioni di fatto, e non solo di diritto, purché non contrarie al diritto stesso.
Permane, però, il limite in difetto della concezione economica, cioè si tutelano solo beni valutabili economicamente.
Nel nostro ordinamento è stata accolta una concezione giuridico-funzionale-personalistica che tiene conto sia della giuridicità del patrimonio (escludendo la tutela a beni con un fondamento giuridico illecito) che della strumentalità del bene, per la persona, a soddisfare bisogni umani (sia materiali e economici, che spirituali e sentimentali).
Il contenuto del patrimonio rilevante per il nostro diritto penale (che lo tutela dalle illecite diminuzioni) sarà soltanto la parte attiva (diritti reali, obbligazioni, aspettative) e non anche quella passiva (debiti), che invece hanno rilievo nel diritto privato, in quanto non è configurabile come reato una loro illecita diminuzione (che non produce danno).

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