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La cosa (res) nei reati patrimoniali


La cosa è il punto di riferimento ultimo di tutti i reati patrimoniali.
Nei reati ad aggressione unilaterale la condotta è diretta proprio sulla cosa, che è oggetto materiale del reato, mentre nei reati ad aggressione con cooperazione della vittima la cosa è il risultato ultimo della condotta, che è rivolta all’atto di disposizione della vittima.
La definizione penalistica di cosa comprende ogni entità fisico-materiale del mondo esterno, diversa dall’uomo e dal cadavere, spazialmente definita (no il cielo o il mare il senso lato), autonomamente esistente (come le parti, una volta staccate dall’insieme) e avente la capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano (materiale o spirituale).
Rispondono a tale definizione, e pertanto sono cose in senso patrimoniale-penale, sia gli oggetti corporali che le energie con valore economico e idonee ad essere spossessate.
Per quanto riguarda la distinzione tra beni mobili e immobili, a livello penalistico la loro differenza è più sottile, in quanto il concetto di cosa è strettamente legato alla materialità in senso lato (escludendo i beni immateriali, a parte le energie economicamente valutabili, e i diritti sulle cose) e quindi alla capacità della cosa di essere materialmente spostata (potendo un bene immobile divenire mobile, e viceversa): ad esempio, le acque sono considerate, penalisticamente, bene mobile o immobile a seconda del tipo di aggressione che subiscono (mobili se sottratte in secchi o bottiglie; immobili se sottratte con deviazioni del loro naturale corso).

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