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Il profitto ingiusto


Talvolta i reati patrimoniali prevedono, al loro interno accanto al requisito del danno, la figura del profitto distinguendo così due gruppi:
delitti di profitto, che possono prevedere il profitto
- come evento, divenendo così elemento costitutivo del reato;
- come fine, costituendo in questi casi dolo specifico del reato;
- delitti che prescindono dal profitto.
Per quel che riguarda la definizione di profitto, quella più diffusa sembra essere la omnicomprensiva tesi del profitto riguardante ogni utilità.
Ciò comporta che ogni scopo sia profitto identificandosi questo col movente (presente in pressoché tutti i fatti criminosi) praticamente eludendo il requisito del profitto.
Inadeguata appare anche la tesi della sola economicità del profitto, in quanto esclude i profitti strumentali non economici.
La migliore posizione sembrerebbe quella del profitto riguardante ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio (sia materiale che spirituale) escludendo la punibilità a chi ha agito per motivi non patrimoniali (vendetta, disprezzo, amore, ecc…), lasciando tali comportamenti ad una tutela esclusivamente civile.
Il profitto può essere sia per sé stessi che per altri ed è irrilevante la sua permanenza o temporaneità.
In ogni caso il profitto deve essere diretta conseguenza del fatto tipico, cioè nei reati unilaterali deve derivare dal passaggio della cosa, mentre nei reati con cooperazione con la vittima deve riguardare l’atto dispositivo.
Non sussiste reato patrimoniale quando il profitto dell’autore è conseguenza indiretta del reato (ad esempio il senzatetto che ruba per andare in carcere).
Anche per l’accertamento del profitto vale quanto detto per il danno: deve essere effettuato caso per caso.
Per quel che riguarda l’ingiustizia del profitto, richiesta solo da alcuni reati patrimoniali di profitto (ma presunta negli altri), non va identificata con l’ingiustizia del fatto offensivo (altrimenti sarebbe un’inutile rimarcare la necessaria antigiuridicità del fatto) ma deve essere configurata come un requisito proprio di un elemento dei reati patrimoniali di profitto.
Infatti, mentre se il profitto è ingiusto anche il mezzo per ottenerlo lo sarà, se il mezzo è ingiusto non necessariamente deve esserlo anche il profitto (regolare debito) e in questi casi non sussistono i reati patrimoniali di profitto, ma casomai la violenza privata o l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Quindi profitto giusto è quello che si fonda su una pretesa comunque riconosciuta dal diritto, mentre profitto ingiusto è quello che non ha una base giuridicamente riconosciuta.
Alcuni reati patrimoniali di profitto non prevedono espressamente il requisito della sua ingiustizia, ma, per ragioni di coerenza giuridica, proporzione giuridica e sanzionatoria e di simmetria tra i reati patrimoniali di profitto, tale requisito si ritiene implicito.

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