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Il furto comune - Circostanze aggravanti speciali


Sono tantissime e pressoché sempre presenti, causando pene pesantissime (anche superiori a quelle dell’omicidio colposo).
Perciò il legislatore ha agito da un lato a diminuire le aggravanti, e dall’altro a prevedere la possibilità del giudizio di bilanciamento anche sulle circostanza speciali in modo che anche la presenza di una sola attenuante (anche generica) possa escludere l’applicabilità di tutte queste aggravanti.

Art. 625 c.p.
1.se il fatto è commesso con violenza sulle cose o con un qualsiasi mezzo fraudolento.
Colpisce la maggior efficacia e insidiosità dei mezzi e la maggior pericolosità dell’agente:
- violenza sulle cose, è la violenza reale.
Deve avere un rapporto strumentale necessario, o presunto tale dal reo, con il furto, altrimenti si ha reati di danneggiamento a sé stante; o anche da un semplice rapporto modale.
L’oggetto della violenza deve essere diverso da quello del furto, altrimenti il danneggiamento viene assorbito dal reato di furto stesso.
La violenza deve avvenire dopo il sorgere dell’intenzione di rubare, ma prima del perfezionamento del reato, cioè deve avvenire durante il sottrarre o l’impossessarsi.
Infine, l’oggetto della violenza deve avere una minima idoneità difensiva versi l’oggetto del furto (porta chiusa, cassaforte, ecc…).
- mezzo fraudolento, inteso come ogni stratagemma diretto ad annullare o aggirare gli ostacoli che si frappongono tra soggetto attivo e oggetto materiale.
Tali ostacoli possono essere:
- materiali, superati con strumenti materiali o con altri accorgimenti;
- personali, superati tramite artifizi o raggiri, che non agiscono però sulla volontà (altrimenti si ha truffa) viziandone la motivazione, ma che aggirano la volontà stessa facendo cadere la vittima in errore;
2. se il soggetto attivo porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso.
Colpisce la maggiore insidiosità e offensività del mezzo usato.
Le sostanze narcotiche rilevano solo se in grado di provocare uno stato tale da diminuire o annullare le capacità di difesa o reazione, non quelle che hanno solo effetti analgesici.
Il termine “in dosso” non significa necessariamente “sulla persona”, ma semplicemente “con sé”.
L’arma o il narcotico non devono essere utilizzati sulle persone, altrimenti si ricade nella rapina.
Infine occorre che il soggetto attivo abbia la conoscenza o quantomeno la conoscibilità di avere con sé tali mezzi;
3. se il fatto è commesso con destrezza.
Colpisce la minorata difesa delle cose di fronte all’abilità del reo.
Perché si abbia furto con destrezza è richiesta una speciale abilità manuale del reo, superiore a quella dei normali ladri e idonea a scavalcare la normale vigilanza sulla cosa.
Si differenzia dalla frode in quanto in questo caso gli ostacoli materiali si superano non con strumenti particolari, ma con speciali abilità manuali;
4. se il fatto è commesso da tre o più persone (non necessariamente tutte imputabili), ovvero da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Colpisce la maggior forza intimidatrice di tali condotte.
Il soggetto attivo deve simulare la qualità, se invece lo è realmente allora vige l’aggravante generale ex art. 61 c.p. del delitto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Inoltre la simulazione deve essere contestuale alla commissione del furto, altrimenti si ha frode;
5. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande.
Colpisce la minorata difesa di certi beni in certe situazioni, in cui sono rimessi alla pubblica fede;
6. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ovvero destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.
Colpisce fatti commessi su certe cose particolari per la loro destinazione o per la condizione in cui si trovano;
7. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Colpisce il furto di bestiame, che da sempre è stato considerato autonomamente;
8. se il fatto è commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o altri luoghi adibiti alla custodia di essi.
Colpisce la particolare pericolosità delle cose rubate, anche se solo nei casi in cui il furto avviene in particolari luoghi (costituendo ciò una contraddizione).

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