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Furto lieve per bisogno


Art. 624 n°2 c.p.  “Se il fatto [di furto] è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno”
Elementi ulteriori rispetto a quelli del furto comune sono:

Oggetto materiale: la cosa deve essere di tenue valore.

Elemento soggettivo: il soggetto attivo deve aver agito per provvedere a un bisogno grave e urgente, proprio o di terzi, fisico (fame) o morale (assistenza).
Lo stato di bisogno di questa fattispecie è ben diverso dallo stato di necessità, che invece scrimina.

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