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Rapina propria


Art. 6281 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi a detiene”

Condotta: deve sussistere un rapporto strumentale tra violenza e sottrazione-impossessamento, altrimenti si ha concorso tra furto e reato di violenza (sempre che non si rientri nel caso di rapina impropria).
Il rapporto strumentale può essere sia reale che putativo, rientrando cioè nel dolo del soggetto attivo.

Soggetto passivo: la vittima della violenza può essere anche diverso dal soggetto passivo del furto.

Elemento soggettivo: in quest’aspetto sta la differenza tra rapina ed estorsione (entrambe caratterizzate dall’uso di violenza), cioè il fine a cui la violenza stessa è diretta: nell’estorsione ad ottenere un atto dispositivo della vittima, nella rapina direttamente alla spoglio del bene.
La rapina propria assorbe in sé il disvalore di quella impropria.

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