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Elementi del reato di danneggiamento comune


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: può consistere alternativamente in,
- distruggere, cioè cagionare l’annientamento della cosa nella sua destinazione strumentale;
- disperdere, cioè far uscire dalla disponibilità del soggetto passivo la cosa, in modo che non sia più in grado di recuperarla, senza che occorra che la cosa sia intaccata nella sua essenza;
- deteriorare, cioè diminuire la funzione strumentale della cosa, che resta nella disponibilità del soggetto passivo;
- rendere inservibile, comprende tutti i casi, che non rientrano nelle precedenti ipotesi, che rendono la cosa inidonea a svolgere, in tutto o in parte, la sua funzione strumentale per un tempo giuridicamente apprezzabile.
E’ reato a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di danneggiamento.
E’ norma a più fattispecie, e quindi la realizzazione di più condotte fa sussistere un unico reato.

Oggetto materiale: cosa mobile o immobile altrui.
Non è configurabile il danneggiamento di cosa comune fungibile, nei limiti della propria quota, in quanto se il legislatore ha escluso la punibilità per l’aggressione più grave, cioè per il furto, è implicita l’esclusione della punibilità nel danneggiamento.

Evento: distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità della cosa.

Bene giuridico: diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sulla cosa.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico offeso, è anche titolare del diritto di querela.

Offesa: danno patrimoniale concreto, da accertare caso per caso, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile la cosa.
Non è richiesto alcun fine specifico, che può essere sia di nuocere altri, che di lucro proprio, nonché di semplice scherzo o bravata, finanche di tutela della vittima stessa.

Perfezionamento: momento e luogo della condotta, colui che vuole distruggere ma deteriora soltanto risponde comunque di reato perfetto.
E’ reato istantaneo per le condotte di distruzione, dispersione e deterioramento; mentre è reato permanente per la condotta di resa inservibilità.

Tentativo: configurabile (dopo la condotta, ma prima dell’evento).

Circostanze aggravanti speciali (art. 6352 c.p.):
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, la violenza è aggravante
se è
- antecedente o concomitante alla condotta;
- legata alla condotta da un rapporto strumentale o da un mero vincolo modale.
Altrimenti si ha concorso tra danneggiamento e violenza;
- se il fatto è commesso dai datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in occasione di scioperi.
Questa aggravante è stata dichiarata incostituzionale nel 1970, in quanto lo sciopero e la serrata sono diritti;
- se il fatto è commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n°7 dell’art. 625 c.p.
- se il fatto è commesso su opere destinate all’irrigazione;
- se il fatto è commesso sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali, destinati al rimboscamento.
Per “piantata” si intende disposizione ordinata di piante e il danneggiamento deve essere rilevante ad arrecare danno alla piantata;
- se il fatto è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Rapporti con altri reati:
- la differenza col furto sta nel fatto che in quest’ultimo il profitto si ricava dall’acquisto della cosa da parte del reo, mentre nel danneggiamento il profitto (o vantaggio) del reo sta nella mera perdita della cosa da parte del soggetto passivo.
Stessa differenza c’è con l’appropriazione indebita;
- il danneggiamento compiuto su una cosa, della quale si sia venuti in possesso come conseguenza di altro reato, costituisce un post-fatto non punibile, in quanto il suo disvalore è assorbito nel reato precedente.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito a querela dell’offeso con reclusione fino a 1 anno e multa fino a 309 €;
- aggravato, punito d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- di competenza del Giudice di Pace, punito a querela dell’offeso con pena pecuniaria da 258 € a 2582 € o con permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o con lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

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