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Insolvenza fraudolenta


Art. 641 c.p. “Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione con il proposito di non adempierla.
Il quale è punito qualora l’obbligazione non sia adempiuta”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: stato di insolvenza del soggetto attivo al momento in cui contrae l’obbligazione, cioè l’incapacità di adempierla.

Condotta: consiste in,
a. dissimulazione del proprio stato di insolvenza, cioè il celare lo stato di insolvenza, per cui la vittima è mantenuta in tale stato.
Questa condotta differenzia l’insolvenza fraudolenta dalla truffa, che è invece realizzata con artifici o raggiri (cioè comportamenti atti, casomai, a simulare uno stato di solvibilità).
Quindi l’elemento differenziale tra dissimulazione e artifici/raggiri, e quindi tra insolvenza fraudolenta e truffa, è l’effetto psicologico che producono: la prima ignoranza, i secondi errore.
L’accertamento di tali effetti psicologici si effettua sfruttando delle presunzioni comportamentali umane, cioè in base al comportamento tenuto dalla vittima della condotta (che si considera come lo specchio materiale della psiche).
Soggetto passivo della dissimulazione può essere anche persona diversa dal soggetto passivo del reato;
b. contrazione di un’obbligazione che deve
- provenire da contratto, in quanto il testo di legge parla di “contrarre” e perché la dissimulazione deve riguardare un incontro di volontà;
- provenire da contratto oneroso, altrimenti non c’è possibilità di danno patrimoniale;
- essere valida, o comunque produttiva di effetti giuridici (anche annullabile);
- essere azionabile tramite azioni legali e non solo rimessa alla libertà di adempiere come nelle obbligazioni naturali;
- avente per oggetto un dare o un fare, non anche un non fare che è sempre adempibile;
c. inadempimento dell’obbligazione, che è elemento costitutivo del fatto tipico e non condizione di punibilità.
I motivi per cui non avviene l’adempimento (volontà, mancanza di possibilità, caso fortuito, forza maggiore, ecc…) sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato.

Evento: deve essere quadruplice,
- stato di ignoranza della vittima;
- compimento di un atto dispositivo da parte della vittima, consistente in un fare, un dare o un consentire;
- danno patrimoniale per la vittima, essendo questo reato di danno.
Il danno è patrimoniale quando entrambe o solo una delle prestazioni corrispettive è patrimoniale;
profitto ingiusto per il soggetto attivo o per altri, se il profitto è giusto non si ha reato.

Elemento soggettivo: dolo generico e intenzionale,
- coscienza e volontà di dissimulare il proprio stato di insolvenza e di contrarre un’obbligazione;
- intenzione iniziale di non adempiere.
Non è imputabile a dolo eventuale.
Errore sull’ingiustizia del profitto esclude il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo dell’inadempimento.

Tentativo: pur essendo reato di danno non è configurabile.

Trattamento sanzionatorio: punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 2 anni o con multa fino a 516 €.
Tale reato viene estinto dall’adempimento tardivo, purché totale e intervenuto prima della sentenza penale di condanna.
Più che una causa di estinzione del reato, trattasi questa di una condizione di non punibilità sopravvenuta, che mira ad eliminare il danno patrimoniale e ad offrire altra tutela al bene giuridico.

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